I temi di NT+Le parole del non profit

Fondazione, niente calcolo agevolato del 110% con i compensi ai consiglieri

I limiti più flessibili richedono l’insussistenza della remunerazione alla data del 1° gennaio 2021 e per tutto il periodo di fruzione del 110%

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

I compensi ai consiglieri di una fondazione Onlus non fanno scattare il calcolo agevolato dei limiti di spesa per il superbonus (articolo 119, comma 10-bis, del Dl 34/2020). A chiarirlo la risposta a interpello 340/2022 delle Entrate (si veda il precedente articolo «Superbonus e terzo settore, per il calcolo dei massimali i requisiti guardano al passato»), a seguito di un quesito, presentato da parte di una fondazione che intendeva svolgere interventi edilizi su un immobile adibito ad attività assistenziali istituzionali.

Più nel dettaglio, l’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di calcolare i limiti di spesa, ammessi al superbonus con le modalità indicate dal comma 10-bis dell’articolo 119, anche nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione percepiscono compensi sulle attività svolte. Retribuzioni a cui questi hanno tuttavia rinunciato dal 1° gennaio 2022.

A tal proposito l’amministrazione finanziaria, in via preliminare, rileva come il decreto Rilancio abbia concesso a Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) l’agevolazione prevista dall’articolo 119. Per tali soggetti, infatti, la detrazione viene concessa a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi senza che operi la limitazione prevista invece per le persone fisiche circa la possibilità di accedere al superbonus solo per due unità immobiliari.

Un beneficio che spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari da queste posseduti.

I requisiti

Con riferimento ai limiti di spesa l’agenzia delle Entrate rileva come Onlus, Odv Aps dovranno fare riferimento, alle regole contenute nell’articolo 119, tenendo conto della «natura» degli immobili e del «tipo di intervento» da realizzare.

Tuttavia, nel caso in cui gli immobili oggetto degli interventi siano svolte attività di assistenza alle fasce più deboli e, in particolare, attività socio-sanitarie, tali soggetti avranno diritto a un limite di spesa potenziato (articolo 119, comma 10-bis).

Limiti di spesa “agevolati” che richiedono per l’accesso di rispettare ulteriori requisiti quali:

1. l’obbligo per i membri del Cda di non percepire compensi o indennità di carica;

2. l’inquadramento dell’immobile nella categoria B/1, B/2 o D/4;

3. che gli immobili siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Una condizione la prima che deve sussistere, come correttamente rilevato dall’agenzia delle Entrate, dalla data di entrata in vigore della disposizione introdotta, ossia dal 1° gennaio 2021, e per tutta la durata del periodo di fruizione del superbonus. Requisito quest’ultimo che manca nel caso di specie in quanto i membri del Cda percepivano a tale data i compensi, con la conseguenza che la Fondazione non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus.