Il CommentoImposte

Fondazioni bancarie, estesa l’Ires al 50%

di Alessandro Del Castello

Fondazioni di origine bancarie (Fob) e mini Ires: arrivano i tanto attesi chiarimenti delle Entrate. Con la circolare 15/E del 17 maggio vengono sciolti i principali dubbi interpretativi sull’applicabilità alle Fob dell’aliquota Ires dimezzata. Una questione che per anni ha portato l’insorgere di numerosi contenziosi, soprattutto in vigenza della legge Amato, alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato tali realtà e dei differenti comportamenti avuti dagli uffici territoriali. L’amministrazione finanziaria, infatti, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6 Dpr 601/73 opera un distinguo, tra i periodi sotto la vigenza della legge Amato e quelli della legge Ciampi. Sul primo fronte, come correttamente ricostruito dalle Entrate, per trovare applicazione l’aliquota Ires dimezzata era necessario non solo provare da parte della Fob l’assenza di lucro o la circostanza di aver utilizzato i proventi per raggiungere scopi sociali, ma persino dimostrare l’inesistenza di qualunque influenza, anche indiretta, sulla gestione dell’impresa bancaria. Un orientamento che tiene conto anche dell’intervento della Corte di giustizia (C222/2004) e della Cassazione (27619/2006) che chiariscono come il beneficio sia subordinato all’assolvimento dell’onere della prova in capo alla Fob non solo della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 6, ma anche della natura non imprenditoriale dell’attività esercitata.

Un discorso a parte, invece, riguarda i periodi di imposta sotto la vigenza della legge Ciampi. Fino al 2003, infatti, l’agevolazione veniva riconosciuta nel caso di adeguamento degli statuti delle Fob alla normativa di riferimento. Quest’ultima ammetteva la possibilità di fruire del regime dell’articolo 6 laddove le Fob operassero nei settori rilevanti (assistenza anziani, famiglia e valori) come previsto dall’articolo 12, comma 2, Dlgs 153/1999. Tuttavia, con l’abrogazione di tale ultima disposizione ad opera del Dl 168/2004, con riferimento alle Fob operanti dal 2004 in poi, si poneva il problema legato alla possibilità di applicare il regime fiscale. Sul punto, l’amministrazione, in linea con l’orientamento dell’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto che l’aliquota Ires dimezzata debba essere riconosciuta anche per tali periodi secondo i criteri fissati dalla circolare 69/E del 2007, confermando altresì i comportamenti degli uffici territoriali che in diverse occasioni avevano già applicato il beneficio.

Si può quindi riconoscere il beneficio laddove si dimostri: il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6 citato (con riferimento sia agli scopi statutari che all’attività svolta in relazione alle categorie di soggetti ivi individuate); la natura non imprenditoriale ai fini del diritto comunitario. La circolare dell’Agenzia costituisce dunque un passaggio molto importante che permette di chiudere l’annosa questione legata all’applicazione della mini Ires per tali realtà, nel solco dell’iniziale principio riformatore della legge Ciampi.