Imposte

La Sgr sostituente usa il credito Iva in compensazione orizzontale

La risposta a interpello 421 ammette la possibilità di utilizzare in F24 l’importo della sostituita

di Alessandro Germani

In caso di sostituzione della Sgr, la sostituente può utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva della sostituita. È la conferma della risposta a interpello 421/2021.

Alfa (Sgr sostituente) è subentrata nel corso del 2021 a Beta (Sgr sostituita) nella gestione di un Fia immobiliare chiuso. La Sgr sostituita ha maturato un credito Iva al 31 dicembre 2020 che è stato trasferito alla sostituente in base all’Accordo di sostituzione. Al di là del suo utilizzo in compensazione verticale da parte di Alfa, viene chiesto se è possibile utilizzarlo anche in compensazione orizzontale per i versamenti a saldo e in acconto dell’Imu.

La risposta delle Entrate è positiva. Infatti già nella precedente 124 del 2020 è stato chiarito che il credito Iva maturato in capo alla sostituita confluisce nella posizione Iva della sostituente. Ciò vale anche per il credito Iva annuale dell’anno precedente la sostituzione, che può restare nella disponibilità della sostituita o confluire nelle liquidazioni periodiche della subentrante. Nulla osta a che il credito Iva sia utilizzato dalla subentrante anche in compensazione orizzontale (articolo 17 del Dlgs 241/97), entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione della sostituita, se il credito supera i 5mila euro. Il visto di conformità sulla dichiarazione Iva della sostituita esplica i suoi effetti anche in capo alla sostituente.

Bisognerà utilizzare il codice 62 (soggetto diverso dal fruitore del credito) istituito con la risoluzione 286/E/09, indicando nella sezione contribuente:

• nel codice fiscale quello della Sgr sostituente con i suoi dati anagrafici

• nel campo «codice fiscale del coobbligato» quello della Sgr sostituita

• nel campo codice identificativo il codice 62.

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