Fondi a lungo termine per le Pmi
Fondi di investimento europei a lungo termine anche per le Pmi. È stato pubblicato in «Gazzetta ufficiale» n. 36 del 13 febbraio , il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233, che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo Ue/2015/760, introducendo una nuova figura di organismo di investimento collettivo del risparmio (European Long-Term Investment Fund - Eltif).
Il Dlgs 233/2017 apporta al Testo unico in materia di intermediazioni finanziaria (Dlgs 58/1998) le modifiche necessarie ad adeguare il nostro ordinamento alla disciplina comunitaria in materia di Eltif. In particolare, inserisce all’articolo 1 del Testo unico della finanza, comma 1, la lettera m-octies.1), la definizione di fondo di investimento europeo a lungo termine: «L’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (Ue) n. 2015/760». Con quest’ultimo regolamento, il legislatore europeo, recependo le istruzioni contenute nel Libro verde della Commissione sui finanziamenti a lungo termine dell’economia europea (2013), ha introdotto un nuovo organismo di investimento (si pensi ai fondi comuni in generale, sottoscritti dai risparmiatori), allo scopo di raccogliere capitali per finanziare società e progetti a lungo termine. Infatti, gli Eltif sono destinati alla raccolta di fondi, sul lungo periodo,per progetti infrastrutturali (ad esempio tecnologie di eco-innovazione), industriali e di servizi, di edilizia abitativa o nell’ambito della ricerca e dell’istruzione.
La raccolta può essere effettuata da società non quotate, ovvero piccole e medie imprese (Pmi) quotate, attraverso strumenti equity, quasi equity o debito; è destinata a investitori istituzionali o al mercato retail (investitori singoli).
Il decreto si occupa anche di disciplinare i profili relativi alla procedura armonizzata di autorizzazione alla gestione, ed ai poteri di vigilanza delle Autorità nazionali. In particolare, vengono attribuiti a Banca d’Italia e Consob, secondo le rispettive funzioni, compiti di vigilanza ed indagine, nonché sanzionatori (articolo 4-quinquies.1, Tuf). Alla Banca d’Italia è affidata la competenza ad autorizzare la gestione di un Eltif da parte di un intermediario e ad approvarne il regolamento. Nel caso di esito positivo, essa provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi istituiti, rispettivamente, per le Sgr, per le Sicav e Sicaf.
La Consob, invece, è l’autorità competente a ricevere le notifiche relative alla commercializzazione delle quote Eltif (e controlli sulla trasparenza, soprattutto). Inoltre, la Commissione è incaricata di adempiere agli obblighi informativi verso l’Esma (European Securities and Markets Authority) sulle autorizzazioni rilasciate o ritirate ai gestori Eltif.
Quanto all’aspetto sanzionatorio, Banca d’Italia e Consob avranno il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni in tema di abuso di denominazione (articolo 188, comma l, del Tuf). Inoltre, con il decreto è stato aggiunto il comma 2-bis.l, all’articolo 190 Tuf, che prevede ora sanzioni amministrative anche per l’inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall’Esma. Il Dlgs. 233/2017 demanda, poi, alla normativa secondaria delle autorità di vigilanza la specificazione di ulteriori aspetti tecnici. Rimane, comunque, in capo all’autorità europea la funzione di controllo sull’applicazione uniforme della normativa europea stessa da parte delle autorità nazionali.