Imposte

Fondo agricolo, acquisto agevolato se a comprare sono i soci affittuari

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di Gian Paolo Tosoni

L’acquisto di un fondo agricolo da parte di persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), o di coltivatore diretto, usufruisce dell’esenzione delle imposte proporzionali di registro e ipotecaria, ancorché il fondo acquistato sia condotto in affitto da una società semplice di cui gli acquirenti sono soci. Lo precisa la risposta n. 491 fornita ieri dalle Entrate a un interpello. L’agevolazione in esame, detta anche della piccola proprietà contadina, è contenuta nell’articolo 2, comma 4 bis del Dl 194/09, convertito nella legge 25/10, che dispone l’applicazione in misura fissa di registro e ipotecaria, per gli acquisti di terreni agricoli in base agli strumenti urbanistici e relative pertinenze a favore di soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. I terreni devono essere coltivati direttamente per cinque anni dagli acquirenti, pena la decadenza dal beneficio. In sostanza, resta dovuta la sola imposta catastale dell’1 per cento.

Il caso prospettato riguardava un terreno coltivato da una società semplice i cui soci intendevano acquistarlo personalmente (uti singoli) e non mediante la società semplice, come sarebbe stato più naturale essendo la medesima l’affittuario del fondo. Gli istanti si erano resi conto che, così facendo, poteva scattare il diritto di prelazione a favore dei confinanti in quanto l’acquisto non sarebbe stato effettuato dall’affittuario del fondo (la società semplice), la quale avrebbe avuto la precedenza (legge 590/65). La richiesta di interpello era giustificata dal fatto che il terreno risultava affittato alla società semplice e quindi non poteva pervenire nella disponibilità dei soci affinché lo coltivassero direttamente. L’Agenzia ha concluso affermando che la agevolazione spetta agli acquirenti in quanto in possesso delle richieste qualifiche professionali e ciò ancorché la conduzione del fondo continui a essere esercitata dalla società semplice di cui gli acquirenti sono soci. Il dato normativo è contenuto negli articoli 9 e 11 del Dlgs 228/01. Il primo dispone che ai soci delle società di persone con la qualifica di coltivatore diretto, esercenti l’ attività agricola continuano a essergli riconosciuti le agevolazioni previste a favore delle persone fisiche in possesso della stessa qualifica. L’articolo 11 dispone che non si decade dal beneficio dell’esenzione dall’imposta di registro e ipotecaria qualora il fondo venga concesso in godimento dallo stesso a favore del coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.

Le Entrate, con la risoluzione 279/08, avevamo precisato che il trasferimento a favore di una società di persone i cui soci rispettassero il vincolo parentale citato, non faceva perdere il beneficio. Alla stessa conclusione erano giunte la risoluzione 455/08, la sentenza della Corte di cassazione, 1565/2016 e la Ctp Reggio Emilia 214/2018.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 491/2019

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