I temi di NT+Le parole del non profit

Fondo di garanzia per le Pmi esteso a tutti gli enti non commerciali

L’accesso non è più vincolato alla modalità di svolgimento dell’attività: fruibilità anche in relazione ad attività di interesse generale qualificate fiscalmente come non commerciali

di Gabriele Sepio

Esteso a tutti gli enti non commerciali l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi. È una delle novità in tema di Terzo settore che emergono dalle bozze del decreto Agosto approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto.

In particolare, in tema di Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 23 Dl 23/2020), il legislatore interviene a risolvere l’impasse in cui si sono trovati numerosi enti non profit che, in ragione della formulazione restrittiva della norma (che richiedeva l’iscrizione al Registro imprese), erano rimasti fuori dall’accesso alla misura in questione. A ben vedere, la modifica effettuata in sede di conversione in legge del Dl 23/2020 si era infatti limitata ad estendere la misura ai soli enti del Terzo settore (Ets), inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitavano attività commerciali (in via secondaria o prevalente). Ciò senza tenere conto della circostanza che, sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, nella definizione di Ets si intendono le sole Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri.

Il richiamo formale al «terzo settore» in senso stretto avrebbe, dunque, tenuto fuori dalla misura finanziaria numerosi enti non commerciali che non risultano ancora iscritti in specifici registri ma che svolgono attività di interesse generale. Si pensi, solo per fare un esempio, alle numerose fondazioni attive nei settori piu colpiti dall’emergenza Covid e prive della qualifica di Onlus.

Con la modifica in questione, si ovvia anche alla questione relativa alla necessità che l’ente dovesse necessariamente svolgere attività commerciale, limitatamente alla quale era riconosciuta l’agevolazione. Stando alla nuova formulazione, infatti, l’accesso al Fondo da parte degli enti non profit non è più vincolato alla modalità di svolgimento dell’attività, potendo gli stessi fruire della misura in questione anche in relazione ad attività di interesse generale qualificate fiscalmente come non commerciali (si pensi alla gestione di una Rsa).

Non a caso ai fini della fruizione dell’agevolazione gli enti non commerciali potranno tenere conto non solo dei ricavi in senso stretto ma anche di rendite, proventi o entrate comunque denominate”. Formula, quest’ultima, volutamente ampia che rispecchia meglio il carattere eterogeneo delle entrate degli enti non profit.