Diritto

Fondo patrimoniale, debito per investimento al riparo dall’esecuzione

La Cassazione 15471 circoscrive la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia

di Angelo Busani

È in «progressivo consolidamento» l’idea che nel concetto di debiti contratti per soddisfare i “bisogni della famiglia” non rientrano tutti gli obblighi assunti da un coniuge per incrementare la ricchezza familiare, ma solo quelli «inerenti all’attività di lavoro dei coniugi» «se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento».

È quanto deciso dalla Cassazione nell’ordinanza 15741 del 7 giugno 2021, la quale, pertanto, riconosce i beni vincolati nel fondo patrimoniale come non suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi eccede il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli. È il caso, ad esempio, del debito contratto per «esigenze di natura voluttuaria» o per «interessi meramente speculativi».

Si rafforza, così, l’idea che aveva già fatto capolino, nella giurisprudenza di legittimità, nelle decisioni 8201/2020 (si veda l’articolo del 18 maggio 2020) e 2904/2021 (si veda l’articolo dell’8 marzo 2021): in sostanza, la Cassazione fa dietro front rispetto al precedente orientamento per il quale nel concetto di “bisogno della famiglia” rientrerebbe indistintamente l’assunzione di qualsiasi «vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento indiretto del nucleo familiare», il cui inadempimento legittimerebbe, dunque, il creditore a soddisfarsi anche sui beni che siano vincolati nel fondo patrimoniale.

La Cassazione dà atto che questa sua mutata osservazione prende corpo dal rilievo che il modello familiare nel tempo si è evoluto, tendendo a bilanciare gli interessi della famiglia con quelli del singolo coniuge e a valorizzare le scelte di libertà individuale nonché l’autonomia dei coniugi, pur sempre fermo restando il loro dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia e dei figli.

Pertanto, se è vero che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio al nucleo familiare, la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia «deve avere una portata più circoscritta» in quanto, altrimenti, si vanificherebbe ogni possibilità per il debitore di dimostrare che il creditore riconoscesse l’obbligazione contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia del debitore (e quindi non escutibile sui beni del fondo patrimoniale).

Se ogni vincolo obbligatorio utile a accrescere il patrimonio familiare fosse inteso come contratto per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore, sarebbe impossibile per costui dimostrare il contrario. Inoltre, se i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale, per ciò stesso esprimono una scelta che tende a separare le risorse che si intendono destinate a soddisfare le esigenze della famiglia da quelle destinate ad altra finalità.

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