Adempimenti

Fondo perduto con accesso per imprese e lavoro autonomo

Fuori professionisti senza cassa, cococo e lavoratori dello spettacolo che ricevono le indennità previste dal Dl 18/2020

Imprese, professionisti e imprese agricole. Questo è il mondo enunciato di chi ha (o meglio dovrebbe avere) accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del Dl 34/2020. In realtà, a pochi giorni dall’apertura del canale per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’agevolazione (il 15 giugno), sono molti i dubbi in attesa di chiarimenti.

Il comma 1 dell’articolo 25 del Dl rilancio dispone che il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario. Il comma 2 traccia una serie di esclusioni soggettive che riguardano oltre coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza o per converso che l’hanno iniziata dopo il 30 aprile scorso, gli enti pubblici e i soggetti finanziari, chi ha diritto alle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del cura Italia, i «lavoratori dipendenti» e i professionisti «ordinistici», cioè i lavoratori autonomi (non le imprese) che sono iscritti a una propria cassa di previdenza privata. Il comma 3 precisa che i titolari di reddito agrario possono accedere al contributo a fondo perduto solo se tassano il reddito ex articolo 32 del Tuir e che comunque il presupposto (per tutti) è non aver avuto nel 2019 (per i contribuenti con periodo coincidente con l’anno solare) ricavi o compensi eccedenti i 5 milioni di euro.

Le esclusioni soggettive vanno però analizzate più nel dettaglio se non si vuole incorrere in errori.

Sono esclusi dal contributo a fondo perduto coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (professionisti senza cassa e co.co.co.) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del Dl 18/2020. Quindi, ad esempio, un professionista iscritto alla gestione separata Inps che ha percepito i 600 euro per marzo, non può accedere al contributo a fondo perduto per aprile anche se per lo stesso mese non matura i requisiti per accedere al bonus lavoro. Né è data la possibilità a questi soggetti di scegliere a quale contributo/indennità accedere tra le due.

L’esclusione in questione si ritiene debba riguardare la stessa posizione soggettiva. Ne consegue che se il socio della Snc ha percepito personalmente i 600 euro ex articolo 27 per lo stesso mese di marzo, la società, in quanto soggetto autonomo, se rispetta i requisiti previsti dall’articolo 25 del Dl 34/2020, è da ritenere possa accedere al contributo a fondo perduto.

Non è in dubbio il fatto che i soggetti titolari di partita Iva che hanno individualmente fatto accesso all’indennità di lavoro disciplinata dall’articolo 28 del Dl 18/2020 (i 600 euro per artigiani e commercianti per intendersi), possano accedere al contributo a fondo perduto, ovviamente sempre se rispettano tutti i requisiti previsti, in quanto l’indennità ex articolo 28 non è in alcun modo confliggente con il bonus ex articolo 25.

Sono invece (almeno oggi) esclusi dal contributo tutti i professionisti “ordinistici” e ciò a prescindere se gli stessi abbiano o meno diritto di accedere all’indennità di lavoro ex articolo 44 del Dl 18/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza).

Il comma 2 prevede anche che il contributo non spetti ai «lavoratori dipendenti». È da ritenere che questa condizione debba essere considerata non isolatamente, ma in relazione alla posizione dei soggetti potenziali destinatari del bonus (quindi imprese, lavoratori autonomi e agricoltori). Ne consegue che un titolare di partita Iva che sia anche titolare di un reddito di lavoro dipendente (o assimilato), dovrebbe essere escluso dal bonus.

Sono invece da ritenere ammissibili al contributo ex articolo 25 gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale attività d’impresa esercitata. Infine non è chiaro se il contributo possa competere anche a tutte le imprese a prescindere o invece solo a quelle che si trovano in regime di ordinaria attività, escludendo quindi quelle in stato liquidatorio, concorsuale o para concorsuale.

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