Finanza

Fondo perduto, aiuti leggeri per le imprese più giovani

di Paolo Meneghetti

Il contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi ha creato molte aspettative, ma per applicarlo sarà necessario vagliare alcuni dati passando continuamente dal settore Iva a quello delle imposte dirette.

I soggetti interessati sono di tre tipologie: imprese commerciali, agricole e lavoratori autonomi, a condizione che siano titolari di partita Iva (precisazione rilevante solo per i lavoratori autonomi, visto che negli altri due casi la titolarità di partita Iva è un pre-requisito).

Tra questi ve ne sono alcuni che, per esplicita previsione normativa, non hanno diritto al contributo: i soggetti cessati al 31 marzo 2020 (quindi, per esempio, un’impresa che abbia cessato l’attività ad aprile 2020, prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio, ha comunque diritto al contributo), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e coloro che hanno diritto alle indennità, come i lavoratori dello spettacolo e i professionisti senza un’autonoma cassa di previdenza.

Per i professionisti iscritti a un’autonoma cassa di previdenza (professionisti ordinistici, ad esempio avvocati, medici, commercialisti eccetera), nell’ultima versione del decreto, si registra una esclusione incondizionata dal contributo a fondo perduto, che prescinde, quindi, dal diritto ad ottenere l’indennità. Stessa esclusione generalizzata dal contributo per i lavoratori dipendenti.

Va inoltre verificato il limite massimo di ricavi o compensi prodotti nel 2019, il cui ammontare non può superare i 5 milioni di euro (per i titolari di reddito agrario il perimetro normativo è l’articolo 32 del Tuir).

Il nodo dei beneficiari
Qui cominciano a emergere alcune criticità. I soggetti che potenzialmente avrebbero diritto alle indennità previste dagli articoli 28, 38 e 44 del Dl 18/20 e sono stati esclusi da questi bonus perché non hanno i requisiti richiesti dalle norme, dovrebbero poter accedere al contributo a fondo perduto. Pensiamo a un professionista privo di cassa di previdenza, che sia titolare di un trattamento pensionistico: a fronte della riduzione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, il contributo dovrebbe spettare.

Elemento fondamentale da verificare è la riduzione di fatturato o di corrispettivi tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, che dev’essere almeno di un terzo. Il confronto fa riferimento all’accezione Iva (fatturato) e non alle imposte sui redditi, con specifico richiamo alla data di effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 6 del Dpr 633/72.

Il calcolo dei contributi
Il dato della differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 è fondamentale anche per calcolare concretamente il contributo. Infatti, sulla differenza si applica l’aliquota del 20%, 15% o 10%, a seconda che l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 (e qui si torna a un’accezione da imposte dirette) non abbia rispettivamente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.

Sul punto emerge un’ulteriore criticità, se si pensa al caso delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 e a quelle che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza per Covid-19.

Per queste imprese, per cui non rileva la riduzione di fatturato, come si esegue il calcolo? Pensiamo a una società costituita a novembre 2019, che non presenta alcun dato per il mese di aprile 2019: in tal caso, l’unica soluzione praticabile sembra essere quella di applicare la misura minima di mille euro per le persone fisiche e 2mila per gli altri soggetti.

Gestione contabile e fiscale
Dal punto di vista contabile e reddituale, il contributo va classificato tra quelli in conto esercizio (al riguardo il principio contabile Oic 12 cita espressamente i contributi spettanti in relazione a fatti eccezionali, quali calamità eccetera); e va allocato alla voce A5 del conto economico, rispettando il principio di competenza.

Dal punto di vista fiscale, i contributi si considerano ricavi ex articolo 85, comma 1, lettera h), del Tuir, che tuttavia non partecipano alla formazione dell’imponibile reddituale, né del valore della produzione, come stabilisce l’articolo 28, comma 7, del decreto Rilancio. Ciò comporta, per le società di capitali, che essi saranno esclusi dal calcolo del Rol.

In sintesi

Le imprese «giovani»
Requisiti ridotti
Le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 non devono valutare il requisito della differenza del fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
Ciò porta a ritenere che il contributo spetti in base alla soglia minima (pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per gli altri soggetti). Salvo poter dimostrare una flessione effettiva del fatturato nei due mesi citati: nel qual caso, si dovrebbe tornare al calcolo standard.

I commercianti
Indennità cumulabile
Per le imprese individuali che svolgono attività artigianali o commerciali con regolare iscrizione previdenziale Inps (Assicurazione generale obbligatoria), la percezione dell’indennità prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non ostacola la anche quella del contributo a fondo perduto. Purché naturalmente ricorrano le condizioni di flessione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2019.

I professionisti
Indennità alternativa
Per valutare se hanno diritto al contributo, i professionisti devono anzitutto controllare se hanno diritto alla percezione delle indennità previste da decreto “cura Italia” (Dl 18/2020).
Se la risposta è negativa, allora potranno ottenere il contributo a fondo perduto, sempre applicando il calcolo sulla riduzione di fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

Gli accrediti
Conto del beneficiario
Il contributo viene corrisposto direttamente dall’agenzia delle Entrate, sulla base dell’istanza inoltrata telematicamente dal contribuente, mediante accredito su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.
Ciò sembra escludere la possibilità di indicare l’Iban di un conto corrente intestato a un soggetto diverso da chi fruisce il contributo.

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