Finanza

Fondo perduto alternativo al via: nella domanda tutti gli aiuti contro il Covid

Necessario elencare nella domanda tutti gli aiuti Covid già ricevuti

Percorso ad ostacoli per compilare la domanda di contributo a fondo perduto alternativo, il cui invio è possibile già da oggi. Il modello oltre alla parte compilativa riguardante i requisiti tecnici per l'ottenimento dell'agevolazione, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'obbligo di compilare l'allegato elenco (quadro A) di tutti gli aiuti ricevuti sulla base dei precedenti decreti anti-Covid.

Si tratta di un vero e proprio rompicapo, che richiede ai contribuenti ed ai loro consulenti uno sforzo ricostruttivo importante che potrebbe finire per scoraggiare anche i più volenterosi. L’ invio telematico delle istanze sarà effettivamente possibile a partire dal 5 luglio ma solo per i contribuenti che si avvalgono dell’utilizzo dell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» del sito internet delle Entrate a partire

La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, quindi tipicamente per chi si avvale dei servizi di un intermediario abilitato, invece sarà possibile solo da mercoledì 7 luglio. L’invio sarà consentito solo entro e non oltre il 2 settembre 2021.

In caso di errore sarà possibile presentare un’istanza sostitutiva della precedente sempre non oltre il termine ultimo del 2 settembre.

Il tutto secondo quanto disposto e chiarito dal provvedimento del direttore delle Entrate 175776/2021 dello scorso 2 luglio che ha previsto modalità e termini con i quali presentare la richiesta del contributo a fondo perduto “alternativo” a quello statuito dal primo decreto sostegni (Dl 41/2021).

Il contributo in questione spetta così a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita Iva, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019. Costoro devono aver subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’entità del beneficio varia in funzione del fatto che il soggetto interessato abbia o meno percepito il contributo previsto dal primo decreto Sostegni.

In caso affermativo il contribuente nei giorni scorsi dovrebbe aver già ricevuto il contributo automatico pari allo stesso importo del precedente (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021).

A questo punto egli potrebbe aver diritto ad un ulteriore integrazione del contributo “replicato”, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

In tal caso, come detto sarà necessario presentare la domanda, a partire a da oggi, al fine di ottenere l’integrazione spettante.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo, è necessario prendere la differenza tra le due medie mensili indicate e moltiplicarla per le seguenti percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;

Il nuovo contributo alternativo spetta però anche ai contribuenti che non avevano in alcun modo beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021).

In questo caso, il contributo spetta per l’intero.

I requisiti richiesti sono i medesimi sopra previsti con la differenza che per il calcolo, è necessario prendere la differenza tra le due medie mensili indicate e moltiplicarla, per le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta.

Anche in quest’ultimo caso per ottenere il contributo è necessario presentare istanza alle Entrate.

L’Agenzia nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento chiarisce che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018.

Pertanto, tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%, anche coloro che hanno aperto partita iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Inoltre, va aggiunto che, in ragione di siffatti presupposti legati alla mancanza del calo di fatturato da calcolarsi sul periodo considerato, va detto che nessun beneficio potrà essere determinato anche per le neo partite Iva aperte nel 2021.

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