Finanza

Fondo perduto, attività stagionali senza ristori

Si profila una nuova esclusione dagli aiuti anti-Covid per l’impossibilità di mettere a confronto fatturato di aprile 2020 e aprile 2019

Contributo a fondo perduto “ristoro” a rischio per le imprese con attività stagionale (ma non solo). Il calo minimo di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 come condizione di accesso al bonus metterà, infatti, fuori gioco coloro che, per i più disparati motivi, anche fisiologici, non sono nelle condizioni di rispettare tale parametro, pur registrando una situazione economica particolarmente difficoltosa per le chiusure forzate previste dagli ultimi Dpcm.

Il nuovo contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 1 del Dl 137/2020 mutua molte delle regole applicative dall'articolo 25 del Dl 34/2020. Il riconoscimento del bonus, infatti, per i soggetti che rientrano in uno dei 53 codici Ateco previsti nell'allegato 1 al Dl, è condizionato al fatto che vi sia stato un calo di almeno 1/3 di fatturato e corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso dato di aprile 2019. Come è già stato segnalato (si veda l’articolo su Nt+ Fisco), per il riconoscimento del nuovo bonus si assume quindi una calo riferito alla diminuzione di attività relativo ad un dato temporale scollegato rispetto al periodo di inattività (totale o parziale) che il nuovo contributo intende ristorare. La conseguenza è ovvia: chi per le più diverse ragioni non rispetta tale requisito, oltre ad essere rimasto già escluso dal contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020 che scadeva lo scorso 13 agosto, rimane escluso anche dal nuovo bonus, a prescindere dall'entità dei danni economici che sta subendo o subirà nel corso del nuovo periodo di blocco dell'attività, totale o parziale che sia.

Questo aspetto, tutt'altro che secondario, andrebbe più propriamente considerato.

Se da un lato, infatti, il legislatore nel collegarsi alla precedente procedura di riconoscimento del contributo a fondo perduto già testata sul campo, ha evidentemente effettuato una scelta tesa alla semplificazione e alla velocizzazione del rilascio dell'accredito, dall'altro il parametrare il bonus a diminuzioni di volumi così risalenti nel tempo, rischia di creare delle sperequazioni, in senso positivo o negativo, nel riconoscimento del contributo che appaiono difficilmente tollerabili. Se il nuovo contributo a fondo perduto, infatti, è finalizzato a ristorare i cali patiti nel corso del periodo interessato dalle ultime misure restrittive, è a questi cali effettivi che occorre in qualche modo rifarsi.

Tanto più se si considera che tali cali saranno ancor più differenziati in funzione degli ulteriori provvedimenti di restrizione territoriale in corso di emanazione.

Ci sono, nella pratica, casi che sono paradigmatici di questa sperequazione. Basti pensare alle strutture turistiche “stagionali” diffuse in determinati ambiti del nostro territorio nazionale. Costoro, visto che hanno iniziato la stagione 2020 a maggio o molto più probabilmente a giugno, è assai probabile (per non dire certo) che sono rimasti giù esclusi dal contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020 non potendo certificare il calo del fatturato e dei corrispettivi. Ora, per i motivi ampiamente illustrati in precedenza, resteranno fuori anche dal contributo «ristori». Per questo mondo di imprese «stagionali» bisognerebbe quanto meno intervenire sul dato normativo per assumere come riferimento per il monitoraggio del calo dei volumi un mese (giugno?) o un periodo (giugno/settembre?) più significativo rispetto ad aprile.

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