Adempimenti

Fondo perduto, nel calcolo il Sal fatturato ad aprile 2020 anche se riferito a mesi precedenti

La circolare 22/E: nel confronto le fatture emesse in anticipo e quelle per passaggi interni alle imprese che svolgono più attività con contabilità separata

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di Stefano Vignoli

Nella circolare 22/E sul fondo perduto si scorge un filo conduttore orientato alla semplificazione dei calcoli per il contribuente (e dei controlli per l’Agenzia) anche quando non correlati a criteri di equità nell’attribuzione del contributo.

Così l’inizio dell’attività viene individuato (quesito 2.3) nell’apertura della partita Iva e, pertanto, i contribuenti che abbiano attivato la posizione nel 2018 saranno tenuti a integrare il requisito del calo di fatturato di oltre un terzo ad aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019. In presenza di partita Iva già attiva, non rileverà il fatto di aver avviato le prime operazioni successivamente al 1° gennaio 2019 ovvero aver comunicato l’inizio attività al Registro delle imprese dopo tale data.

Nelle varie risposte ai quesiti della circolare non emerge la necessità che il soggetto sia stato effettivamente colpito dalla crisi economica in atto: in presenza del calo di fatturato di oltre un terzo (e delle altre condizioni previste dalla norma) il contribuente potrà richiedere il contributo a fondo perduto anche quando la diminuzione di fatturato non sia correlata a un’effettiva riduzione dell’attività.

Infatti l’Agenzia, nell’ottica della semplificazione, rimanda alla determinazione del fatturato del mese di aprile (con riferimento all’articolo 6 del Dpr 633/1972) confermando la rilevanza anche di elementi che poco o niente hanno a che fare con il periodo in cui l’attività è svolta: il confronto del fatturato dovrà pertanto considerare le fatture emesse in anticipo (quesito 4.4), per passaggi interni alle imprese che svolgono più attività con contabilità separata (quesito 4.1) ed anche fuori campo Iva se relativi alla certificazione di ricavi o compensi (quesito 4.3).

A scanso di equivoci l’Agenzia interviene con la risposta 3.3 dove si chiede se nel conteggio del fatturato di un’impresa edile rilevi la fatturazione ad aprile 2020 di un Sal inerente lavori svolti a novembre/dicembre 2019: la risposta è affermativa, occorre infatti raffrontare le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica di aprile 2019 e aprile 2020.Se i criteri di determinazione del contributo rischiano di discriminare alcuni soggetti colpiti dalla crisi (magari premiandone altri non meritevoli) al tempo stesso occorre accogliere favorevolmente l’impronta semplificatrice della circolare che agevolerà i calcoli dei contribuenti limitando i possibili errori che, si ricorda, possono costare caro (l’indebita percezione del contributo per importi superiori a 4.000 euro è penalmente rilevante).

Al contempo l’Agenzia si muove nella direzione dei controlli automatizzati potendo attingere, a questo fine, ai dati in possesso grazie alla fatturazione elettronica, alle Lipe e alla dichiarazione dei redditi già trasmessa per l’anno 2019.

In quest’ottica l’approccio dell’Agenzia si inserisce nel solco già tracciato dal Legislatore che con la Legge di Bilancio 2020 (articolo 1 comma 681 e seguenti) ha richiesto un maggior utilizzo delle banche dati di cui l’Agenzia (e la Guardia di Finanza) dispone per individuare con maggiore tempestività profili di rischio di evasione.


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