Adempimenti

Fondo perduto nei centri storici, importo fisso per chi ha iniziato l’attività da luglio 2019

Il Dl 104 prevede un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila per le società. Contributo massimo non oltre i 150mila euro

Nuovo contributo a fondo perduto per commercianti e imprese che prestano servizi al pubblico nel centro storico di 29 città. L’articolo 59 del Dl 104/2020 sdogana un nuovo aiuto Covid che richiama per taluni aspetti procedurali quello all’articolo 25 del Dl 34/2020, pur differenziandosene sul piano sostanziale.

Il contributo disciplinato dal decreto Agosto riguarda le sole attività d’impresa «di vendite di beni o servizi al pubblico» svolte nelle zone A ed equipollenti (in pratica i centro storici) di 29 città ad alta vocazione turistica. L’agevolazione non interessa le attività professionali, mentre dovrebbe riguardare gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale attività d’impresa svolta nel rispetto dei requisiti previsti dal Dl. La relazione tecnica precisa che il bonus è fruibile anche dai contribuenti forfettari.

Sul piano territoriale il riferimento a «comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane» esclude dal bonus i soggetti che svolgono l’attività in comuni minori privi di queste caratteristiche. La qual cosa, per talune zone, appare discriminatoria. Si pensi, ad esempio, al negoziante di Rimini che ha potenzialmente accesso al contributo e a quello di Riccione che, invece, ne è fuori comunque. Per coloro che svolgono l’attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea (ad esempio taxi), rileva l’intero territorio comunale. Non sono previste agevolazioni per chi svolge l’attività in comuni per i quali siano stati dichiarati stati di emergenza.

Il contributo è accessibile a prescindere dal volume di ricavi del 2019 (soglia di 5 milioni di euro è irrilevante). L’unica condizione posta dalla legge è che l’ammontare di «fatturato e corrispettivi» di giugno 2020 abbia subito una riduzione di almeno 1/3 rispetto al dato di giugno 2019. Ancora una volta, quindi, occorre attingere ai volumi attivi mensili Iva con le complicazioni del caso. Il contributo è quantificato applicando una percentuale sul delta negativo del fatturato (e corrispettivi) di giugno 2020 rispetto allo stesso mese 2019. La percentuale varia in funzione dei ricavi del periodo precedente:

O15% fino a 400mila euro;

O10% da 400mila a 1 milione di euro;

O5% oltre un milione di euro.

Le regole, quindi, sono mutuate dal contributo ex articolo 25 del Dl 34/2020 salvo la riduzione delle aliquote del 5 per cento. Ad esempio per un negoziante di Piazza Erbe a Verona con un calo dei corrispettivi di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 di 24.500 euro (superiore a 1/3) e ricavi 2019 di 1.200.000 euro, il contributo sarà pari a 1.225 euro (5% di 24.500 euro).

È previsto, in presenza dei requisiti di accesso, lo stesso ammontare minimo del contributo previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020: 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per gli altri soggetti. È anche fissata (novità), una soglia massima del bonus in 150 mila euro. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1 ° luglio 2019, pur in mancanza di un parametro mensile per determinare l’entità del calo, è previsto comunque il diritto a percepire il contributo in misura fissa (comma 4, articolo 59).

Si ritengono validi i chiarimenti dell’Agenzia (circolari 15/E e 22/E/2020) per individuare cosa intendere per nuova attività (soprattutto in merito ai subentri a vario titolo in aziende avviate).

L’accesso al contributo avverrà con la presentazione di un’istanza telematica come, peraltro, già avvenuto per il contributo ex articolo 25 del Dl 34/2020. L’accredito sarà effettuato dalle Entrate sull’Iban indicato dal contribuente sull’istanza. Per termini e modalità pratiche occorre attendere il varo del decreto attuativo.

Il contributo non è tassabile (imposte sui redditi e Irap) e non è cumulabile con il bonus previsto per le imprese della ristorazione dall’articolo 58 del Dl 104/2020. In caso di indebito accesso al contributo, valgono le stesse regole sanzionatorie previste per il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020, sia riguardo al versante amministrativo che a quello (eventualmente) penale.

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