Contributo nei centri storici con un fatturato inferiore alla metà di giugno 2019
Il contributo è riconosciuto per il valore minimo di almeno mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Dal decreto Agosto - approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto - spunta un nuovo contributo a fondo perduto destinato alle attività economiche e commerciali dei centri storici e che hanno subito un rallentamento per effetto della ridotta presenza di turisti stranieri. In particolare, restringendone il campo geografico di applicazione, la norma si estende alle sole imprese di vendita di beni o servizi al pubblico, esercitate nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Discorso a parte per le imprese di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, per i quali l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio comunale.
Condizione, però, per poter godere del beneficio è che, sulla scorta degli ultimi dati statistici, le aree interessate abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
a)per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b)per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Delimitato il perimetro geografico, ulteriore condizione per la fruizione del contributo sarà quella di aver realizzato un fatturato nel mese di giugno 2020, riferito esclusivamente alle aree di cui sopra, inferiore alla metà di quello realizzato nel mese di giugno del 2019.
La misura del contributo è proporzionale alla differenza di fatturato tra i due periodi sopra individuati. In particolare, il bonus riconosciuto è pari al:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b)quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c)dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il contributo, in ogni caso, è riconosciuto per il valore minimo di almeno mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Stesso importo è garantito ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal primo luglio 2019.
La norma stabilisce anche un valore massimo di contributo concedibile, pari a 150mila euro per soggetto.

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