Adempimenti

Fondo perduto, la circolare non scioglie il nodo dello «zero con zero»

Chi ha fatturato nullo ad aprile 2019 e 2020 non può calcolare il calo e non è certo di avere il contributo minimo


Resta irrisolto il nodo dei potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto che non hanno fatturato nulla né ad aprile 2020, né ad aprile 2019. Il paragrafo 3 della circolare della circolare n. 15/E delle Entrate in tema di contributo (articolo 25 del Dl 34/2020) si occupa delle modalità di calcolo.

Contributo minimo per le nuove attività
Viene precisato in un passaggio che nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di coloro che hanno avviato l'attività nel mese di maggio 2019), il legislatore nel comma 6 ha previsto che il contributo qui in esame stesso spetta, in ogni caso, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell'ambito applicativo della disposizione normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4).

Il confronto «zero con zero»
Un problema molto diffuso (e trasversale nell’ambito dei benefici previsti dal Dl Rilancio) riguarda i soggetti che, non avendo alcun dato relativo a fatturato e corrispettivi nell'aprile 2020 e nel corrispondente mese del 2019, non possono, ovviamente, riscontrare alcun calo, come, invece, previsto dal comma 4 dell'articolo 25 che condiziona l’accesso al bonus alla constatazione che fatturato e corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori di almeno due terzi rispetto al corrispondente ammontare del mese di aprile 2019.

Se i dati 2020 e 2019 sono zero contro zero il contributo a fondo perduto (e gli altri bonus vincolati al riscontro di cali tra dato 2020 e dato 2019) compete o no? E se sì in misura fissa?

Purtroppo anche la circolare 15/E non risolve definitivamente il problema. L’inciso «mancanza di dati da confrontare» sembra andare verso una soluzione positiva ma poi
l’esempio evocato, e soprattutto il riferimento alla necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dal comma 4, spengono gli entusiasmi e ripropongono lo stesso problema.

Peccato. Perché a poche ore dall’apertura dei canali telematici per la presentazione delle istanze sarebbe stato apprezzabile se il problema fosse stato risolto senza equivoci. Anche perché, trattandosi di un numero probabilmente non elevatissimo di soggetti interessati e di un contributo comunque eventualmente dovuto nella misura minima, anche gli effetti sulle casse erariali di una soluzione positiva, riteniamo non sarebbero particolarmente pesanti.

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