Finanza

Fondo perduto nei Comuni sede di santuari senza limitazioni in base al tipo di impresa

In base agli interpelli precedenti sembrano escluse le guide turistiche. Ok al bis con il contributo centri storici

di Gianluca Dan

Il contributo a fondo perduto per le attività nei Comuni sede di santuari spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico senza ulteriori indicazioni (così l’articolo 59 del Dl 104/2020 in relazione ai beneficiari). Il provvedimento n. 230686/2021 dell’8 settembre, al pari dell’analogo provvedimento 352471/2020 del 12 novembre 2020 per i centri storici, non individua delle specifiche attività sulla base dei codici Ateco, legittimando pertanto l’accesso al contributo anche per attività che hanno poco a che fare con il turismo purché siano aperte al pubblico.

Se è certo che un ristorante o un negozio che vende souvenir ne potrà usufruire tranquillamente, qualche dubbio viene per attività non collegabili al turismo: si pensi ad esempio ad un elettrauto o ad un concessionario auto, ma l’esempio sarebbe possibile con molte altre attività, che non potranno far riferimento solo ai turisti per la loro attività anche se sporadicamente potrebbe capitare che un turista cambi una lampadina all’autovettura. Risulta di conseguenza utile rispolverare la recente risposta all’interpello 581/2021 in base alla quale la restituzione dei contributi a fondo perduto a seguito di chiarimenti resi solo a percezione del contributo già avvenuta, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, deve avvenire senza applicazione di sanzioni.

Escluse le guide turistiche
Sempre in relazione ai soggetti beneficiari si ricorda la risposta all’interpello 264/2021 relativa al contributo a fondo perduto per i centri storici la cui soluzione risulta applicabile anche per il contributo santuari. Nella fattispecie esaminata dall’Agenzia l’istante è una “guida turistica” che chiede conferma circa la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto per i centri storici, disciplinato dallo stesso articolo 59 Dl 104/2020, in quanto la norma, al comma 3, in relazione al calcolo del contributo, fa riferimento anche ai compensi. Inoltre l’istante ritiene che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un’attività d’impresa, anche alla luce della “Guida alla definizione di Pmi” della Commissione Europea.

L’Agenzia, preso atto anche di quanto precisato nella Relazione tecnica circa l’esclusione dal contributo dei professionisti, poiché il l’articolo 59 al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti «esercenti attività di impresa», essendo la guida turistica un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, deve essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 59. La medesima conclusione risulta applicabile anche ai fini del contributo a fondo perduto santuari.

Quando si può replicare l’aiuto
Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) può accedere al contributo santuari limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento. Ad esempio se è stato richiesto e ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).

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