Finanza

Fondo perduto: continuità aziendale a maglie larghe

Le istruzioni della circolare 22/E per i contributi

di Gabriele Ferlito

Con la circolare 22/E/2020 (paragrafo 5.1), l’agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla richiesta di contributo a fondo perduto da parte di soggetti coinvolti in operazioni di riorganizzazione aziendale perfezionate nel periodo 1° gennaio 2019-30 aprile 2020.

Il precedente

Già nella circolare 15/E/2020 era stato affermato il principio generale per cui, sia in capo al dante causa sia in capo all’avente causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel predetto periodo, occorre considerare gli effetti dell’operazione per quanto riguarda le modalità di determinazione della soglia massima di ricavi/compensi ed il calcolo della riduzione di fatturato. In breve, per la richiesta del contributo il soggetto avente causa deve “sommare” ai propri dati (anche riferiti al 2019) quelli dell’azienda oggetto di trasferimento, mentre al contrario il soggetto dante causa li dovrà “sottrarre”. Nella circolare n. 15 si faceva espresso riferimento alle operazioni di trasformazione, fusione e conferimento d’azienda.

La novità

Adesso, l’Agenzia chiarisce che il principio è applicabile anche alle operazioni di scissione (sul punto tuttavia non esistevano particolari dubbi, considerato che la scissione è operazione speculare alla fusione). Inoltre, nel precedente documento di prassi si precisava che i soggetti costituiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, non devono considerarsi neocostituiti ai fini della richiesta del contributo. Con la conseguenza che, ancora una volta, per la determinazione della soglia massima di ricavi/compensi e per il calcolo della riduzione di fatturato occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento.

L’eccezione

Fa eccezione l’ipotesi in cui anche il dante causa abbia iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019: in tal caso l’avente causa potrà beneficiare del contributo anche in assenza del calo di fatturato in quanto “eredita” le condizioni soggettive del dante causa, trovando applicazione il comma 4, terzo periodo, dell’articolo 25 del Dl 34/2020. Secondo l’ultima circolare, la continuità aziendale si verifica anche nelle ipotesi in cui l’azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d’affitto d’azienda. Anche in tali casi, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento.

Inoltre, la circolare precisa che, nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone, considerato che, anche qui, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.


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