Finanza

Fondo perduto, il contributo non fa lievitare i compensi per il regime forfettario

La circolare 5/E/2021: nel calcolo del nuovo aiuto non si considera quello ottenuto in base al decreto Rilancio. Sono rilevanti, invece, i rimborsi spese

I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all'interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 5/E/2021 dedicata al fondo perduto del decreto Sostegni (Dl 41/2021).

Il fondo perduto del decreto Rilancio non va computato

Tra le altre precisazioni, la circolare puntualizza che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal decreto Sostegni per l'accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Tax credit affitti e adeguamento posti di lavoro non rilevanti

Sono escluse dai parametri di calcolo per l'accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l'indennità di maternità.

Vanno considerati i rimborsi spese

Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, eccetera) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali. Come precisato con la circolare 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall'articolo 18, comma 10, del Dpr 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

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