Adempimenti

Fondo perduto dell’Agenzia sempre fuori da Redditi

Le Faq delle Entrate: i dati sono già conosciuti e non vanno inseriti

di Luca Gaiani

I contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate escono ufficialmente dal prospetto aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi. Le Faq pubblicate sul sito delle Entrate precisano che non va in questi casi riportato alcun importo in quanto il dato è già conosciuto alla pubblica amministrazione. Per i crediti di imposta qualificabili come aiuti di Stato, l’importo da inserire è quello maturato già esposto nel quadro RU.

Dopo aver eliminato il monitoraggio del “beneficio fiscale” conseguente alla detassazione dei contributi Covid, il fisco cancella la tracciatura dell’importo stesso del contributo qualora sia stato erogato dall’agenzia delle Entrate. Una risposta alle Faq riportate nel sito internet dell’Agenzia indica di non indicare alcun importo per i codici 20, 22, 23, 27 e 28 del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Si tratta dei contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate ai sensi dei vari decreti anti-Covid: primo Cfp dell’articolo 25 del Dl 34/2020, contributo attività commerciali dei centri storici dell’articolo 59 del Dl 104/2020; Cfp dell’articolo 1 del Dl 137/2020; ulteriore Cfp dell’articolo 2 del Dl 149/2020 ed infine contributo per la ristorazione dell’articolo 2 del Dl 172/2020. La mancata compilazione, confermata dal software delle Entrate, deriva dal fatto che si tratta di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Una ulteriore risposta conferma che, in generale, nessun dato deve essere esposto nel prospetto degli aiuti per i contributi erogati dall’Agenzia e ciò sia per la somma del contributo stesso, sia per «il risparmio di imposta conseguente alla loro detassazione».

Quest’ultima affermazione è allineata con l’avvertenza diffusa il 27 luglio (si veda l’articolo) con la quale l’Agenzia aveva ricordato la abrogazione, ad opera della legge di conversione del Sostegni bis, del comma 2 dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020. Quest’ultima norma disponeva che la detassazione dei contributi Covid costituiva una sorta di aiuto da sottoporre al limite di importo previsto dal quadro temporaneo approvato dalla comunicazione Ue del 19 marzo 2020. A seguito della abrogazione (che riconduce correttamente il contributo detassato al suo ammontare intero e non a una sorta di maggiorazione dello stesso pari alle aliquote Ires e Irap) è venuta meno la necessità di tracciare l’importo di questo beneficio, oltre che nel quadro RF e nel modello Irap (nei quali la variazione in diminuzione andrà operata indistintamente con le poste residuali e senza utilizzare i codici specifici), anche nel prospetto aiuti di Stato (codice 24 Ires e codice 8 Irap).

Il quadro aggiornato dei chiarimenti è dunque il seguente: il beneficio “figurativo” della detassazione del contributo non va mai esposto nel prospetto aiuti di Stato, mentre l’importo del contributo sottostante non va riportato solo qualora sia stato erogato dall’Agenzia.

Le Faq chiariscono inoltre che non vanno nel prospetto le indennità di 600 euro erogate dall’Inps ad artigiani e commercianti e neppure i finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia.

Per i crediti di imposta (ad esempio quello delle locazioni di immobili strumentali di cui all’articolo 28 del decreto rilancio), l’importo da indicare nel prospetto (codice 60) è quello maturato che pure già figura nel quadro RU.

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