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Fondo perduto discoteche e sale da ballo, finestra aperta per la richiesta

di Paola Bonsignore e Agnese Menghi

  • Quando Dal 6 al 20 giugno 2022

  • Cosa scade Domanda per l’erogazione del contributo a fondo perduto

  • Per chi Imprese con codice Ateco che svolgono attività come discoteche, night club e simili

  • Come adempiere Istanza telematica secondo modalità e termini indicati dall’Agenzia

1In sintesi

Aiuti fino a 25mila euro per le discoteche e sale da ballo che hanno abbassato le serrande a gennaio 2022 per l’emergenza sanitaria. Per la richiesta, istanze dal 6 al 20 giugno 2022.

L’articolo 1, comma 1, del Sostegni ter ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno dei soggetti economici operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club e simili, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a seguito della presentazione telematica di un’istanza a cura del beneficiario, o persona incaricata, secondo le modalità ed i termini individuati dall’agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 maggio 2022.

2I destinatari

L’articolo 1, comma 1, del Dl 4/2022, rinviando a quanto già disposto dal decreto Sostegni bis e dal decreto del 9 settembre 2021, individua quali destinatari del contributo a fondo perduto in commento i soggetti esercenti attività di impresa, prevalentemente, nell’attività individuata dal codice Ateco 2007 n. 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”.

Tale attività deve:
• essere stata comunicata con modello AA7/AA9 all’agenzia delle Entrate, prima dell’entrata in vigore del decreto (27 Gennaio 2022);
• essere stata chiusa a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo al fine di contrastare l’emergenza Covid19.

Inoltre è necessario che:
• si tratti di soggetto residente o stabiliti del territorio dello Stato;
• la partita Iva non sia stata chiusa alla data di entrata in vigore del decreto;
• non sia già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento Gber, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c) , dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Di conseguenza, sono esclusi:
• i soggetti la cui partita Iva è stata attivata in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto);
• gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir,
• gli intermediari finanziari;
• le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
• i soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento Gber, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

3Il contributo

Il contributo a fondo perduto riconosciuto dal decreto 4/2022 può avere un valore non superiore a 25mila euro per ciascun soggetto beneficiario.

L’agenzia delle Entrate determinerà l’effettivo importo spettante in base:
• ai dati riportati nell’istanza che sarà presentata dal contribuente;
• all’ammontare complessivo dei contributi richiesti.In altri termini, l’Ufficio, dovendo rispettare il limite di importo finanziato dallo Stato (20 milioni di euro per l’anno 2022, ex articolo 1, Dl 4/2022), provvederà a suddividere tale valore in egual misura tra tutti i beneficiari, nel limite di euro 25mila, riconoscendo a ciascuno il minor valore tra l’importo determinato a seguito di tale ripartizione e l’importo residuo degli aiuti ancora fruibili dal singolo contribuente, sulla base delle attestazioni riportate nell’istanza.

Il contributo spettante sarà erogato tramite accredito nel conto corrente del soggetto istante.

4L’istanza

Il modello dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse è stato approvato con provvedimento AdE del 18 maggio 2022 ed è presentabile telematicamente dal beneficiario o soggetto incaricato tramite i canali telematici dell’agenzia delle entrate nel periodo intercorrente tra il 6 giugno 2022 ed il 20 giugno 2022.

Nell’istanza sarà necessario indicare:
• il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
• nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
• nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita Iva del soggetto cessato;
• il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
• la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli esclusi indicati nel decreto interministeriale del 9 settembre 2021;
• la dichiarazione di aver attivato la partita Iva in data antecedente al 27 gennaio 2022 e di esercitare a tale data attività prevalente individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili);
• la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2 dell’articolo 4 del decreto interministeriale;
• l’iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
• il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
• la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

Inoltre, il beneficiario dovrà rendere una dichiarazione in cui attesta:
• il non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di rapporti con altre imprese tali per cui è possibile ravvedere la configurazione della cosiddetta “impresa unica” (nel caso sarà necessario indicare i codici fiscali di tali soggetti);
• l’ammontare degli aiuti ancora fruibili;
• gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalla normativa vigente.

5L’accettazione, lo scarto e i controlli

Ricevuta l’istanza, l’Agenzia eseguirà un primo controllo formale sui dati riportati e rilascerà una prima ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto della richiesta.

Successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti che comportano la verifica delle informazioni con quanto presente nell’Anagrafica tributaria, provvederà a comunicare l’eventuale scarto o accoglimento della richiesta.In questo ultimo caso nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” – sezione “contributo a fondo perduto – Consultazione Esito” indicherà anche l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento. Viceversa, in caso di scarto ne indicherà i motivi.

Dopo l’erogazione, l’Amministrazione eseguirà ulteriori controlli, ai sensi degli articolo 31 e ss. del Dpr 600/1973, a seguito dei quali se si riscontrassero irregolarità antimafia:
• sarà recuperata la parte di contributo non spettante ed irrogate le sanzioni;
• saranno trasmessi i dati e le informazioni delle istanze alla Guardia di finanza per le attività di polizia economico-finanziaria.

Il soggetto che ha percepito il contributo, in tutto o in parte non spettante, potrà restituirlo spontaneamente utilizzando il modello F24.

Relativamente ai codici tributo da utilizzare è possibile ritenere che siano confermati quelli individuati con risoluzione 2/2022 dell’agenzia delle Entrate.

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