Finanza

Fondo perduto, estromissione di immobili fuori dal calcolo del calo di fatturato

La circolare 5/E precisa invece che vanno considerate le cessioni di terreni e fabbricati rurali fuori campo Iva

di Gabriele Ferlito

Operazioni immobiliari con impatto differenziato nel calcolo del calo del fatturato per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021). Le estromissioni di immobili e le assegnazioni ai soci effettuate nel 2019 non vanno tenute in considerazione. Discorso diverso invece per la cessione di terreni e annessi fabbricati rurali per le quali non è stata emessa fattura in quanto operazioni fuori campo Iva, che invece entrano nel confronto tra il 2020 e il 2019. È quanto emerge da due chiarimenti della circolare 5/E/2021.

Ma andiamo con ordine. Nonostante il tema sia stato affrontato dall’Agenzia con le circolari 15/E/2020 e 22/E/2020, in relazione alle precedenti versioni del contributo, molti quesiti riguardano ancora le regole per la corretta individuazione del fatturato da porre a confronto tra l’anno 2020 e il 2019. Quasi a privilegiare un’ottica casistica. Questa impressione rimane anche a seguito della circolare 5/E/2021, ad esempio leggendo le risposte fornite sulle operazioni di carattere «immobiliare» (quesiti 3.6 e 3.7).

Le estromissioni di immobili

Con il primo quesito si chiede se vanno computate nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi le operazioni di assegnazione ai soci di beni immobili (o le estromissioni di tali beni), avvenute nel corso del 2019 e assoggettate a Iva.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato. Su queste basi, anche se le operazioni in esame sono assimilabili alla cessione ai soci di beni ai fini delle imposte dirette e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’Iva, gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato. Pertanto, chi ha estromesso un bene immobile dall’azienda nel 2019, non deve considerare il relativo importo nel calcolo del fatturato nonostante l’operazione rientri nel campo di applicazione dell’Iva.

La cessione di terreni e fabbricati rurali

Soluzione opposta invece con riferimento all’altro quesito, con il quale si chiede se rilevano ai fini del fatturato e dei corrispettivi le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali per le quali non è stata emessa fattura in quanto si tratta di operazione fuori campo Iva (articolo 2, comma 3, lettera c), del Dpr 633/1972).

In questo caso, per l’Agenzia si tratta di somme da includere nel calcolo del fatturato. Ciò, richiamando la precisazione contenuta nella circolare 22/E/2020 (paragrafo 3.4), dove è stato chiarito che ai fini del calcolo occorre considerare tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento (vale a dire le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche) purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o altri componenti di reddito. Facendo applicazione di tali principi, le Entrate concludono che, seppure le operazioni di vendita di terreni non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni Iva, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato, generando altri componenti di reddito.

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