Finanza

Fondo perduto fuori dall’imponibile, più spazio nel plafond aiuti in deroga

Non vanno più rispettati i limiti e le condizioni della Ue: possibile ottenere nuovi aiuti per i soggetti andati già oltre la soglia

di Roberto Lenzi

I ristori a fondo perduto fuori dal quadro temporaneo liberano spazio per ulteriori contributi. La novità si desume dal sito dell’agenzia delle Entrate che riprende quanto previsto dalla legge di conversione (legge n. 106 del 2021) dell’articolo 1-bis del Dl n. 73/2021.

L’applicazione della nuova disposizione prevede che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Iarp dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non sia più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

I soggetti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap.

Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 e 8. Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello Redditi e Irap, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni.

I contributi a fondo perduto sono quelli di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Il Quadro temporaneo prevede massimali di 225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori (inizialmente questo limite era fissato a 800 mila euro). Questi aiuti, peraltro, possono essere combinati con gli aiuti in regime “de minimis”.

La normativa europea prevede che, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa.

Grazie all’uscita dal quadro temporaneo, le imprese si ritroveranno con uno spazio maggiore nel plafond da 1,8 milioni di euro. Questo significa la possibilità di ottenere nuovi aiuti per le imprese che avevano già ipotizzato l’avvenuto raggiungimento della soglia massima.

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