Finanza

Fondo perduto grandi imprese: cumulabili i contributi

Aperto il canale per le richieste. Si possono chiederegli aiuti Sostegni e Sostegni-bis alternativo

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di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

È possibile, a partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre, inviare l’istanza per accedere al contributo a fondo perduto (Cfp) a favore di imprenditori, professionisti e titolari di reddito agrario, danneggiati dall’epidemia Covid-19, che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compresi fra i 10 e i 15 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, del Cfp aggiunto in sede di conversione in legge del decreto Sostegni-bis (articolo 1, comma 30-bis, del Dl 73/2021)

Il modello e l’istanza sono stati approvati con il provvedimento 268440/2021 delle Entrate.

L’iter da seguire, per questi soggetti è sostanzialmente analogo a quello già previsto per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni di euro, le cui richieste sono state avanzate nei mesi scorsi, con la particolarità che in questo caso (soggetti fra i 10 e 15 milioni) sarà possibile modulare l’istanza in relazione alle specifiche convenienze fra il beneficio previsto con il primo decreto Sostegni (in base alle risultanze dell’anno solare 2019 sul 2020) e quello previsto dal decreto Sostegni bis «attività stagionali» (sul periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 -31 marzo 2020).

Il contribuente infatti, può procedere nell’ordine di seguito indicato.

1. Richiedere (compilando solo la prima sezione dei requisiti contenuti nell’istanza) esclusivamente il contributo del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021) se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, nel qual caso l’importo del contributo spettante viene determinato calcolando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (previste regole particolari per chi ha attivato la partita Iva nel 2019). In tal caso, spetta anche il «Cfp automatico» disciplinato dal Sostegni-bis (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl 73/2021), per un importo pari al contributo “Sostegni”, riconosciuto qualora ne ricorrano le condizioni.

2. Richiedere (compilando unicamente la seconda sezione dei requisiti contenuta nell’istanza) solo il contributo del «Sostegni-bis alternativo» (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl 73/2021): in tal caso stante la riduzione dell’ammontare medio mensile prevista sull’anno pandemico, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’analogo dato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

3. Infine, requisiti permettendo, si può decidere di compilare entrambe le sezioni richiedendo congiuntamente ambedue i contributi «Sostegni e Sostegni-bis alternativo»; in questo caso, per il contributo «Sostegni», l’importo viene determinato come più sopra indicato, ma il contributo «Sostegni-bis automatico» non spetta. Il contributo «Sostegni-bis alternativo» viene invece ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Inoltre l’istanza deve contenere le dichiarazioni riguardanti l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (quadro Temporaneo emergenza Covid-19) e successive modifiche.

Anche in questa tornata si potrà scegliere, irrevocabilmente, di ricevere il contributo mediante accredito diretto sull’Iban del contribuente o per il tramite di utilizzo di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24.

In caso di errore, si può presentare entro il 13 dicembre 2021 una nuova istanza che sostituisca totalmente quella precedente, se non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi o non ne sia stato comunicato il riconoscimento qualora la scelta sia stata per l’utilizzo degli stessi come credito d’imposta. Si ricorda, in ogni caso, che l’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

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