Adempimenti

Fondo perduto, nel calcolo del fatturato non si considera l’Iva

La circolare 15/E conferma l’esclusione, tranne per i soggetti che operano la ventilazione dei contributi

Fatturato e corrispettivi, ai fini della verifica per accedere al contributo a fondo perduto, si considerano senza Iva, tranne per i soggetti che operano la ventilazione dei contributi. La conferma nella circolare 15/E/2020. Dal pomeriggio di lunedì 15 giugno peraltro il portale dell’agenzia delle Entrate ha iniziato a ricevere le domande.

I requisiti
Per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio, è necessario, oltre a non aver superato la soglia di cinque milioni di ricavi nel 2019, che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019. L’ammontare del fatturato è il dato più importante contenuto nella domanda di contributo ed è l’unico che richiede attenzione.

Sul punto, l’agenzia delle Entrate, ha chiarito che occorre far riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica.

In pratica, devono essere considerare tutte le fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui Ddt sia stato emesso in aprile (mentre la fattura potrebbe essere stata anche emessa in maggio). Con lo stesso principio devono essere escluse le fatture emesse entro il 15 aprile, ma relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo.

Il conteggio
La circolare conferma che concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili ed è logico in quanto concorrono a formare l’Iva periodica a debito. L’Agenzia ad anche le istruzioni modello dimenticano i passaggi interni per le attività separate ex articolo 36 del Dpr 633/72. Queste operazioni come le cessioni di beni ammortizzabili non concorrono a formare il volume d’affari ma ancorché si tratti di un fatturato figurativo appare difficile escluderle.

Per semplificare le aziende vorrebbero anche considerare le operazioni fatturate e registrate, ancorché non rilevanti ai fini dell’Iva, come quelle all’articolo 15 del Dpr 633/72. L’agenzia delle Entrate non le considera facendo riferimento alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile. Ove queste operazioni fatturate venissero considerate occorre come minimo agire coerentemente per i mesi di aprile 2019 e 2020.

Operazioni al netto dell’Iva
Le operazioni si considerano al netto dell’Iva, tranne nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (Dm 24 febbraio 1973); si tratta di commercianti al minuto di generali alimentari e le farmacie che possono registrare i corrispettivi cumulativamente senza distinzione di aliquote.

Questi soggetti devono applicare la stessa regola sia con riferimento alle operazioni registrate nel mese di aprile 2019 che 2020. La circolare conferma l’adozione degli importi ad Iva compresa anche per i contribuenti che operano nel regime del margine, mentre non riproduce l’analogo metodo come invece è precisato nelle istruzioni al modello per le agenzie di viaggio.

Con riferimento al volume dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del decreto che non deve eccedere la soglia di 5 milioni di euro, al fine della corretta individuazione della soglia invalicabile, nella circolare è riportata una tabella con indicazione del campo del modello di dichiarazione dei redditi che deve essere considerato per la verifica dell’importo; ad esempio, una società di persone in contabilità ordinaria dovrà considerare l’ammontare riportato nel rigo RS116, se in contabilità ordinaria, oppure il rigo RG2, colonna 2 per i semplificati.

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