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Fondo perduto da indicare alla voce A5 del bilancio

Il contributo previsto dal decreto Sostegni (Dl 41/2021)

di Cristina Odorizzi

La domanda

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni decreto legge 41/2021 va imputato nel bilancio 2020 oppure nel 2021?
B. M. - Napoli

Il tema posto dal lettore non trova ad oggi alcuna risposta certa, con la conseguenza che appare necessario un inquadramento generale facendo riferimento ai principi contabili.
In via preliminare, si ricorda che sulla classificazione del contributo sostegni quale contributo in conto capitale o in conto esercizio si è soffermata la circolare 5/E del 14 maggio 2021 osservando che l’articolo 85, comma 1, lettere g) e h) del Tuir, precisa che costituiscono ricavi i contributi spettanti in base a disposizioni contrattuali e quelli «spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge». I contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione e sono rilevati in bilancio sulla base del principio di competenza (confronta organismo italiano di contabilità, Oic 12).
Come precisato con la risoluzione 2/E del 22 gennaio 2010 «il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione; i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati».
Per quanto riguarda il contributo sostegni, l’articolo 1, comma 1, del decreto sostegni conferma che il «CFP Covid-19 decreto sostegni» è finalizzato a «sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», permane, pertanto l’originaria ratio di tali agevolazioni che, come già evidenziato con la circolare 15/E del 2020, consiste nella «finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo». Con la circolare 15/E del 2020 (applicabile anche al contributo sostegni), è stato quindi precisato che, sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19. In considerazione di quanto sopra, in applicazione del principio contabile Oic 12, il contributo sostegni sarà rilevato nella voce A5 del conto economico (circolare 5/E/2021). Per quanto attiene il momento di rilevazione (2020 o 2021) da un lato va detto che i contributi in conto esercizio vanno imputati contabilmente per competenza nel momento in cui l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del contributo secondo ragionevole certezza. Se la certezza di erogazione avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati i fatti gestionali cui il contributo si riferisce, il ricavo non rispetterà il principio di correlazione con il costo a cui è riferito ma andrà iscritta una sopravvenienza attiva ordinaria, da imputare alla voce A5) del conto economico. Seguendo questi principi nel caso del contributo sostegni, poiché la certezza della spettanza è sorta solo nel 2021 (anche se prima dell’approvazione del bilancio 2020), il medesimo andrebbe imputato alla voce A5 come sopravvenienza nell’anno 2021. Tuttavia, anche la rilevazione nel 2020 trova un supporto sia di ragionevolezza che tecnico. Infatti dal primo punto di vista il contributo è a supporto del bilancio 2020 e l’appostazione in tale esercizio apparirebbe coerente con tale finalità; dal secondo punto di vista la rilevazione nel 2020 rispetterebbe il principio di competenza evitando una sopravvenienza nel 2021 e in questo senso si potrebbe appellarsi al principio contabile Oic 29 (fatti sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio), essendo in presenza di un fatto i cui presupposti (calo del fatturato) erano in essere a fine esercizio.
In ogni caso, essendo tale posta non imponibile, la scelta circa la rilevazione non ha conseguenze fiscali ma esclusivamente bilancistiche.

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