Adempimenti

Fondo perduto integrativo al netto dei sostegni automatici

Sotto la lente non solo l’elenco degli aiuti Covid. Per il contributo alternativocoefficienti maggiorati in base a ricavi o compensi

di Andrea Dili

Negli stessi giorni in cui Parlamento e Governo ipotizzano lo slittamento della scadenza (attualmente al 10 settembre) per l’invio delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto correlato al peggioramento del risultato economico, il provvedimento 175776/2021 dell’Agenzia ha fissato al 2 settembre il termine ultimo per l’invio delle domande per richiedere il contributo alternativo (o integrativo) disciplinato dai commi 5 e seguenti dell’articolo 1 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021).

A ben vedere il nuovo modello di istanza si configura, diversamente dai precedenti, come una mini-dichiarazione, in calce alla quale il contribuente dovrà produrre, oltre all’indicazione del possesso dei requisiti di accesso, l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti nell’ambito delle misure varate con riferimento all’emergenza Covid-19 ai fini del rispetto delle regole del Temporary framework.

Fermo restando che il contributo può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, la disposizione prevede il rispetto di tre condizioni oggettive, ovvero:

● una partita Iva attiva alla data del 25 maggio 2021;

● ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021;

● il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile prodotto nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Una volta compiuta tale verifica con esito positivo, la norma contempla due diverse fattispecie.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del decreto Sostegni bis potranno ricevere un ulteriore contributo (in questo caso «integrativo») soltanto nel caso in cui la differenza tra il fatturato medio mensile realizzato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 sia superiore alla differenza tra il fatturato medio mensile prodotto nell’anno solare 2020 e quello generato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. In tal caso il contributo spettante sarà calcolato:

● moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile realizzato tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 per gli specifici coefficienti dimensionali (variabili tra il 20% e il 60%) contemplati dal comma 9 dell’articolo 1 del decreto Sostegni-bis;

● in secondo luogo sottraendo a tale importo l’ammontare già ricevuto automaticamente.

Gli operatori economici che, invece, non hanno beneficiato del contributo automatico potranno richiedere la liquidazione di un contributo a fondo perduto (in questo caso “alternativo”) determinato moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per il coefficiente dimensionale “maggiorato”, individuato in relazione al volume dei compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021, ovvero:

● il 90% se essi non eccedono 100mila euro;

● il 70% se oltrepassano 100mila ma non 400mila euro;

● il 50% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro;

● il 40% se superano 1 milione ma non 5 milioni di euro;

● il 30% se sono maggiori di 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In calce all’istanza, infine, i contribuenti dovranno indicare se intendono ricevere il contributo, che non potrà superare il valore di 150mila euro, mediante accredito sul proprio conto corrente oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

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