Finanza

Fondo perduto, istanza sostitutiva solo se il contributo non è stato ancora pagato

Se l’aiuto non spettante è già stato incassato, il percettore può regolarizzare la propria posizione restituendo la somma maggiorata di interessi e sanzioni

di Gabriele Ferlito

Sono già tantissimi i soggetti titolari di partita Iva che hanno presentato domanda per il contributo previsto dal decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021). Il canale è stato aperto il 30 marzo e le istanze dovranno essere inoltrate al più entro il 28 maggio. Occorre prestare molta attenzione nella compilazione della domanda, perché eventuali errori possono comportare il mancato riconoscimento dell’aiuto spettante, oppure l’incasso di un contributo in tutto o in parte non spettante. In quest’ultima ipotesi ci si espone ad eventuali sanzioni in caso di controlli.

Le sanzioni

Va ricordato, infatti, che l’agenzia delle Entrate può recuperare il contributo non spettante con applicazione degli interessi e delle sanzioni, che vanno dal 100 al 200 per cento delle somme indebitamente percepite (articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97).

Nei casi più gravi o di false dichiarazioni è inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni in base all’articolo 316-ter del Codice penale. Occorre pertanto tenere bene a mente i chiarimenti forniti dall’Agenzia per rimediare agli eventuali errori commessi.

L’istanza sostitutiva

L’Agenzia ha anzitutto chiarito che se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso un errore (ad esempio, ha indicato l’Iban sbagliato), può trasmettere una istanza sostitutiva. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo (o del credito di imposta, se si è scelta questa modalità) e comunque non oltre la data ultima del 28 maggio. Dopo tale momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero comunicato il riconoscimento del credito d’imposta. Sempre entro il 28 maggio potrà essere inviata una nuova istanza in caso di scarto dell’istanza precedente.

La rinuncia totale e definitiva

Se il richiedente si accorge invece di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento, anche oltre il 28 maggio 2021, un’istanza di rinuncia totale e definitiva al contributo. In tal caso occorre però distinguere. Perché se la rinuncia avviene quando ancora non vi è stato l’accredito delle somme, è sufficiente inviare telematicamente una comunicazione di rinuncia al contributo seguendo le istruzioni al modello. Al riguardo, nella circolare 22/E/2020 è stato chiarito che la presentazione della rinuncia rimuove ogni responsabilità in capo al percettore del contributo, anche laddove questi dovesse incassare in seguito il contributo, che dovrà quindi essere restituito senza sanzioni e interessi.

La restituzione

Se invece il contributo non spettante è già stato incassato, il percettore può regolarizzare la propria posizione restituendo il contributo maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Le sanzioni vanno commisurate a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97 (dal 100 al 200 per cento), ma applicando il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) sono applicabili nella misura minima ulteriormente ridotta secondo le percentuali previste dalla norma. Per eseguire la regolarizzazione si attende l’istituzione degli appositi codici tributo da indicare nel modello F24.

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