Finanza

Fondo perduto, nessun importo minimo per i contributi «alternativi» del Sostegni-bis

Il nuovo tipo di indennizzi previsto dal Dl 73/2021 non prevede una somma minima, a differenza del Sostegni-1

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di Dario Aquaro e Gabriele Ferlito

I nuovi contributi a fondo perduto “dimenticano” gli importi minimi. Nel set di aiuti previsto dall’articolo 1 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) – oltre agli indennizzi «automatici» destinati a chi ha già ricevuto quelli del Sostegni-1 – spiccano i contributi «alternativi», basati cioè su un diverso confronto temporale per il calo di fatturato. Perché la riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile non riguarda l’anno 2020 rispetto al 2019, ma il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

A differenziare questo tipo di contributi, però, sono anche i limiti di importo: la nuova norma stabilisce infatti un aiuto massimo di 150mila euro (come è stato per il Dl Sostegni-1) ma non riconosce un importo minimo, che il Dl 41/2021 aveva invece fissato a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. Una “dimenticanza” che penalizza proprio chi non ha già fruito dei contributi a fondo perduto previsti dal Sostegni-1.

Imprese, autonomi e professionisti che incassano il contributo «automatico» (che replica quello già ricevuto per il Sostegni-1), se hanno diritto a una somma maggiore applicando i criteri alternativi, potranno ricevere l’eventuale differenza. In ogni caso, sono certi di incassare un indennizzo almeno pari a quello già ottenuto, che – appunto – aveva soglie minime di mille e 2mila euro.

Coloro che invece non hanno chiesto o ricevuto i contributi del Sostegni-1, e fanno domanda per gli aiuti «alternativi», rischiano invece di ricevere una cifra ben inferiore a quei minimi. È vero, infatti, che questi indennizzi si calcolano applicando alla differenza di fatturato medio mensile una percentuale più elevata in confronto a quella prevista per il conteggio dei contributi «automatici». Ma il meccanismo di calcolo non tutela comunque i soggetti con i fatturati più bassi: le partite Iva di minori dimensioni, tra cui molti professionisti e piccole imprese familiari, magari in regime forfettario.

A questi contribuenti, che conseguono fatturati di poche decine di migliaia di euro l’anno, il meccanismo del contributo Sostegni-bis “non integrativo” potrebbe riservare un ristoro di poche centinaia di euro.

Si pensi a un giovane avvocato che nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 ha conseguito un fatturato di 24.000 euro, in contrazione rispetto ai 35.000 euro incassati nell’analogo periodo dell’anno precedente. In questo caso, la differenza del fatturato medio mensile è pari a 916,66 euro (11.000 / 12) e, applicando la percentuale del 90% prevista per i soggetti di minori dimensioni (cioè con ricavi fino a 100mila euro), il contribuente si dovrà accontentare di ricevere 825 euro, non applicandosi l’arrotondamento a 1.000 euro previsto per le persone fisiche.

Altro esempio, quello di un negozio di quartiere gestito in forma di Srl, che nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ha realizzato un fatturato di 71.000 euro, ma ha visto contrarsi tale importo a 49.000 euro nello stesso periodo dell’anno successivo. In questo caso, la differenza del fatturato medio mensile è pari a 1.833,33 euro (22.000 / 12). Utilizzando anche qui la percentuale del 90% prevista per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 100mila euro, si ottiene un contributo di 1.650 euro: inferiore a quello minimo di 2.000 euro ricevuto fino ad ora applicabile ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’assenza di un importo minimo, nella nuova tornata di sostegni prevista dal Governo, è forse attribuibile al fatto che per molti il contributo «alternativo» si traduce in aiuto aggiuntivo. Ma per altri contribuenti questa assenza può essere anche più pesante rispetto agli esempi appena riportati. È dunque auspicabile che, almeno in fase di conversione del decreto, si ponga rimedio a questo “buco” normativo. Mentre tempi e modi della richiesta saranno definiti da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

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