Adempimenti

Fondo perduto, no alla doppia indicazione tra gli aiuti di Stato in Redditi e nel modello Irap

Contributi erogati dalle Entrate nel quadro degli aiuti di Stato del solo modello Redditi senza indicare l’importo

di Gianluca Dan

I contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid erogati ad esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria devono essere comunque indicati nel quadro RF del modello Redditi per detassarli. La compilazione del quadro RS relativo agli aiuti di Stato va effettuata anche per il contributo a fondo perduto detassato erogato dall’agenzia delle Entrate senza indicarne l’importo (si veda l’articolo), mentre non vanno riportati in RS gli altri aiuti Covid per cui è stata prevista la detassazione dall’articolo 10-bis del Dl 137/2020.

La questione si pone anche per il modello Irap. In questo caso, i contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate non dovrebbero essere riportati nell’apposito prospetto degli aiuti di Stato della dichiarazione relativa all’imposta regionale per l’assenza di uno specifico codice. È quanto si può ricostruire dalle indicazioni arrivate dall’Agenzia.

Vediamo nel dettaglio. Dalle Faq e dall’avvertenza pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate dove sono reperibili i modelli e le istruzioni aggiornate emerge ora chiaramente quanto già sostenuto in merito all’obbligo di indicare gli aiuti di Stato nella sola dichiarazione dei Redditi mentre nel modello Irap va data evidenza dei soli aiuti rilevanti ai fini dell’imposta regionale, quale l’esenzione dal versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 disposta dall’articolo 24 del Dl 34/2020.

Le istruzioni al modello Redditi e quelle Irap riportano ancora nella tabella degli aiuti di Stato rispettivamente il codice aiuto 24 e il codice aiuto 8 relativo alla detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell’articolo 10-bis Dl 137/2020. Questi codici non dovranno però essere utilizzati in quanto l’articolo 1-bis del Dl 73/2021 ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 rendendo i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non più subordinati al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework Ue.

Rimane invece in vigore il comma 1 dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap di tali contributi e indennità. Pertanto i soggetti esercenti impresa, arti o professioni, che hanno ricevuto tali contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nel prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei modelli Redditi (rigo RS401 codice aiuto 24) e nel modello Irap (rigo IS201 codice aiuto 8).

Il contributo o indennità ricevuto, essendo comunque detassato, dovrà essere esposto nei quadri di determinazione del reddito d’impresa dei soggetti in contabilità ordinaria indicando nel quadro RF al rigo RF55 delle «altre variazioni in diminuzione» il codice residuale 99 invece del codice 84 e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap dei soggetti che determinano il valore della produzione dal bilancio in base all’articolo 5 del Dlgs 446/1997, utilizzando sempre il codice residuale 99 in luogo del codice 16.

Le imprese in contabilità semplificata, i lavoratori autonomi e i minimi/forfettari non devono invece dare alcuna evidenza dei predetti contributi e indennità detassati in base all’articolo 10-bis Dl 137/2020 così come coloro che determinano l’imposta regionale con il metodo fiscale ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto Irap.

Le Faq delle Entrate avvisano che i contribuenti che abbiano già inviato il modello Redditi e Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto dell'avvertenza. Anche chi avesse presentato o presenterà i modelli Redditi/Irap successivamente alla predetta avvertenza esponendo comunque i contributi e le indennità nel quadro degli aiuti di Stato come ancora indicato nelle istruzioni non sarà passibile di conseguenze sanzionatorie e sarà cura dell’agenzia delle Entrate escludere i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap) dalle comunicazioni che verranno inviate al Registro nazionale degli aiuti (Rna).

Invece gli altri aiuti di Stato, quali i contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate o i crediti d’imposta locazioni e adeguamento ambienti di lavoro, vanno indicati nel quadro degli aiuti di Stato del solo modello Redditi con il relativo codice aiuto mentre non dovrebbero essere duplicati nel modello Irap non essendo previsto uno specifico codice aiuto per tale dichiarazione (si vedano anche le Faq delle Entrate relative al modello Irap).

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