Adempimenti

Fondo perduto, no ai sostegni a imprese fallite o in difficoltà

Tris di risposte a interpello delle Entrate. Per la riduzione dei ricavi non si considera l'azienda ceduta nel corso del 2020

di Alessandro Germani

Trittico di risposte a interpello sui contributi a fondo perduto Covid (414, 415 e 419) in cui l’Agenzia conferma che non sono dovuti né alle imprese fallite né a quelle in stato di difficoltà, mentre ai fini della diminuzione dei ricavi non si tiene conto di quanto realizzato con la cessione di azienda nel 2020.

Nella risposta 414 una società ha percepito il contributo automatico a fondo perduto ex Dl 73/21 (sostegni-bis). La società è fallita prima dell’entrata in vigore del decreto, ma poiché non lo era al momento del primo contributo (Dl 41/21) e secondo l’istante era anche in bonis, a suo avviso ne aveva pieno diritto. L’Agenzia è di parere differente. In base alla circolare 5/E/21 la norma ripropone lo schema dei contributi precedenti, per i quali è stata chiarita la preclusione per le imprese in difficoltà e per quelle assoggettate a procedure concorsuali. La società è stata dichiarata fallita in data 24 maggio 2021, in data antecedente rispetto all’entrata in vigore del decreto sostegni-bis (26 maggio 2021). Quindi non aveva diritto a percepire il contributo, per cui è tenuta a rinunciarvi restituendo contributo, interessi e versando la sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso.

Nella risposta 415 la società aveva chiesto il contributo perequativo e ritiene di averne diritto nonostante la domanda di concordato preventivo. L’Agenzia fa presente che la guida al contributo perequativo ha chiarito che ne ha diritto l’impresa che non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa che è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza. Supponendo quindi che l’impresa sia micro o piccola, rileva il fatto che si trovasse in condizioni di insolvenza, come affermato dal decreto di ammissione alla procedura (articolo 163 legge fallimentare). Pertanto non aveva diritto al contributo.

Infine la risposta 419 riguarda una ditta individuale che ha ceduto il ramo d’azienda e intrapreso un’attività professionale. Il contributo a fondo perduto ex articolo 1, comma 5, del Dl 73/21 prevede il confronto di fatturato mensile medio fra i periodi 1 aprile 2020-31 marzo 2021 e 1°aprile 2019-31 marzo 2020. L’istante dovrà elidere le somme riferibili all’azienda ceduta nel 2020 (circolare 22/E/20) mentre il contributo spetta comunque in quanto indirizzato anche ai lavoratori autonomi.

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