Adempimenti

Fondo perduto, alle nuove imprese erogazione a prescindere dal calo di fatturato

Il contributo spetta in misura fissa se il soggetto neocostituito è privo del mese di riferimento del 2019

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto compete anche se non è rispettata la condizione del calo minimo di fatturato e corrispettivi, mettendo a confronto il dato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019. Si tratta di un'agevolazione che intende aiutare in modo particolare chi, avendo iniziato l'attività da poco e trovandosi in una situazione commerciale fragile, ha dovuto suo malgrado fare i conti con i problemi causati dalla pandemia da Covid-19.

La declinazione nella pratica di cosa si debba intendere per “inizio attività” dal 1° gennaio 2019 pone però diversi problemi di non immediata soluzione.

Ci si interroga, in primis, se la neo partita Iva possa ritenersi tale se si è in presenza di una sostanziale prosecuzione di un'attività preesistente. Dove la neo attività sia il frutto di operazioni straordinarie effettuate in regime di continuità soggettiva, sembra scontato concludere che non si possa parlare di un vero e proprio “inizio attività”. È il caso, ad esempio delle scissioni con beneficiarie neo costituite o dei conferimenti di azienda in società neo costituite ex articolo 176 del Tuir.

Più dubbio, invece, è il caso dell'avvio di attività a fronte della rilevazione di un'attività altrui (è il caso dell'acquisto di azienda) o della ripresa di un'attività già esercitata. In passato, in tema di studi di settore, l'Agenzia in casi analoghi aveva affermato che non si era in presenza di un vero e proprio inizio di attività, negando la fruibilità della specifica causa di esclusione. Se questa fosse la conclusione anche in tema di contributo a fondo perduto, però, si dovrebbe procedere con l'ordinario metodo del raffronto tra i fatturati 2020 e 2019. Ma è anche vero che la cessione di azienda potrebbe essere considerata operazione realizzativa e si sarebbe perciò di fronte ad un soggetto neo costituito.

Anche l'interpretazione del concetto di “inizio attività” si presta ad alcuni dubbi. Rileva la costituzione della società e l'attribuzione quindi della partita Iva o il sostanziale avvio dell'attività comunicato al registro camerale? Si pensi al caso della società costituita a dicembre del 2018 con la comunicazione di inizio attività effettuata con decorrenza a gennaio 2019.

Quanto poi alla quantificazione del contributo a fondo perduto per i soggetti neo costituiti i problemi sembrano di più agevole soluzione anche alla luce delle istruzioni alla compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo ex articolo 25 del Dl 34/2020.

Se il soggetto neo costituito è privo del mese di riferimento del 2019 per determinare il “fatturato” da contrapporre al dato di aprile 2020, il contributo spetta in misura fissa (mille euro per le persone fisiche e 2mila per i soggetti collettivi).

Se tra il fatturato di aprile 2020 e quello del 2019, il delta è negativo e dall'applicazione delle percentuali previste dalla legge (20, 15 o 10% a seconda dei ricavi/compensi di riferimento dell'anno precedente) scaturisce un contributo superiore al minimo, il soggetto avrà diritto al contributo così calcolato. Diversamente compete comunque il contributo fisso.

Se, infine, il volume del fatturato di aprile 2020, supera il corrispondente dato di aprile 2019 (non c'è un calo ma un aumento), al soggetto compete comunque il contributo determinato in misura fissa.

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