È illegittima la comunicazione di scarto della domanda per accedere al contributo perequativo fondata sul presupposto della cessazione della partita Iva intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del Dl 73/2021. Pertanto, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, è legittima la richiesta del contributo a fondo perduto del contribuente anche se la posizione Iva è stata chiusa dopo il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto legge. A stabilirlo...

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