Finanza

Fondo perduto, sede o domicilio fiscale della società decisivi per i ristori

Molte agevolazioni «guardano» alla presenza nella zona rossa. Ma i criteri di selezione non sono uniformi

di Stefano Vignoli

Per tener conto del diverso impatto che le misure restrittive del Dpcm del 3 novembre hanno avuto in alcune Regioni, ci sono agevolazioni del decreto Ristori-bis (Dl 149/2020) che sono concesse o graduate in funzione dell’area (zona “gialla”, “arancione” o “rossa”) in cui il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede operativa.

Così alberghi, bar, pasticcerie e gelaterie con «domicilio fiscale o sede operativa» in area rossa o arancione beneficiano di un contributo a fondo perduto in misura doppia rispetto a quanto fruito con il decreto Rilancio; mentre quelli in zona gialla beneficiano “soltanto” di un ristoro pari al 150 per cento.

Per altri soggetti (con attività prevalente di cui ai codici Ateco dell’allegato 2 del Ristori-bis) il contributo a fondo perduto è subordinato al fatto di avere domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa.

Analogamente, l’articolo 6 del decreto estende la facoltà di rinviare al 30 aprile 2021 i versamenti del secondo acconto delle imposte ai soggetti Isa operanti nei settori di cui ai codici Ateco degli allegati e , anche in assenza di calo del fatturato, a condizione di avere «domicilio fiscale o sede operativa» nelle aree rosse.

Infine, l’articolo 7 concede la sospensione dei versamenti tributari a tour operator e agenzie di viaggio con «domicilio fiscale, sede legale o sede operativa» in zone rosse. Il riferimento alla “sede legale” dell’articolo 7 non pare aggiungere niente al “domicilio fiscale”, dato che – per espressa previsione dell’articolo 58 del Dpr 600/1973 – i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale «nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività».

Requisiti (e aiuti) variabili
Dal dettato della norma emerge che il requisito del domicilio fiscale è alternativo a quello della sede operativa. Così, una società con sede legale a Milano (zona rossa) che esercita attività alberghiera a Roma (zona gialla) dovrebbe beneficiare del contributo a fondo perduto pari al 200%, come la società che ha sede a Roma e l’albergo a Milano; restando invece precluso il maggior contributo del 50% soltanto alla società con albergo e sede a Roma.

Allo stesso modo, una società con sede a Milano, che ha negozi di mobili per la casa (codice 47.59.10, di cui all’allegato 2) in varie aree del Paese, può beneficiare del contributo pari al 200 per cento. Più incerta è l’individuazione del contributo se la stessa catena avesse sede a Roma: dalla norma non emerge con chiarezza se sia sufficiente avere una (tra le tante) sede operativa in zona rossa. La norma, comunque, non richiede la prevalenza quindi la risposta dovrebbe essere affermativa.

Invece, agenzie di viaggio e tour operator con sede legale in zona rossa ma operanti in zona gialla (o arancio) non potranno beneficiare del tax credit locazioni per il quarto trimestre 2020: l’articolo 4 del Ristori-bis, infatti, richiede che sia la sede operativa ad essere in zona rossa.

Sul punto sarebbe comunque auspicabile una presa di posizione dell’Agenzia, considerato che il requisito alternativo (domicilio/sede operativa) è richiamato anche da altre agevolazioni. Si pensi al credito di imposta sulle locazioni introdotto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, che risulta fruibile, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, dai soggetti con «domicilio fiscale o sede operativa» in Comuni colpiti da eventi calamitosi.


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