Finanza

Fondo perduto start up, pronto anche il codice tributo. Aiuto pari al 100%

La percentuale della misura prevista dal Dl Sostegni è pari alla richiesta. Codice 6956 per compensare in F24

di Dario Aquaro

Il contributo a fondo perduto per le start up sarà “pieno”. Per i beneficiari – che hanno fatto richiesta entro i termini e hanno superato i controlli previsti – l’importo spettante sarà quindi «pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata». Lo precisa il provvedimento 365798/2021 firmato il 17 dicembre dal direttore delle Entrate e pubblicato il 20 dicembre.

Con la risoluzione 75/E pubblicata il 21 dicembre è stato invece istituito il codice tributo per l’uso in compensazione: il «6956» (denominato «Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1-ter DL n. 41 del 2021»).

Il contributo in questione (articolo 1-ter del Dl Sostegni 41/21) è quello riservato ai titolari di reddito d’impresa hanno attivato la partita Iva nel 2018, hanno avviato l’attività nel 2019 (come risulta dal Registro delle imprese) e non hanno avuto nel periodo d’imposta 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro. Né hanno ricevuto gli aiuti previsti dall’articolo 1 dello stesso decreto Sostegni, perché privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile di fatturato e corrispettivi del 2019 rispetto a quella del 2020.

La finestra per le istanze è stata aperta dal 9 novembre al 9 dicembre scorsi. Valutate le domande (valide) in funzione delle risorse disponibili (20 milioni di euro per il 2021), l’Agenzia ha quindi comunicato che ai destinatari andrà il 100% della somma richiesta, nella misura massima di 1.000 euro.

Il contributo verrà erogato tramite accredito su conto corrente o – per chi ha scelto questa opzione – potrà essere utilizzato in compensazione come credito d’imposta. In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo fruibile in compensazione – precisa l’Agenzia – è «pari all'intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata (...), in assenza di rinuncia».

Articolo aggiornato il 21 dicembre 2021

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