Adempimenti

Fondo perduto ai tempi supplementari: la regola dei 5 giorni per l’invio dei file scartati

I file scartati il 13 agosto potranno essere ripresentati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Contributo a fondo perduto ai tempi supplementari. È infatti possibile rimediare agli scarti dell'ultima ora. Per gli scarti comunicati il 13 agosto 2020, si può ripresentare la domanda entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto scarto, cioè entro giovedì 20. Il 13 agosto è scaduto il termine per chiedere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020. C’è, invece, tempo fino al 24 agosto 2020 per i contribuenti che chiedono il bonus nella qualità di erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.

La regola dei cinque giorni lavorativi

Per la richiesta del contributo a fondo perduto, così come per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva o delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dell’Irap o del modello 770, e per le altre comunicazioni inviate “online” al Fisco, può capitare che, dopo l’invio, l’agenzia delle Entrate scarti il file per anomalie contenute nello stesso. In questo caso, si deve ripetere l’invio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto. L’invio si considera tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema. Per verificare la tempestività dei dati dell’istanza per il contributo a fondo perduto, si considerano tempestive le istanze presentate in via telematica entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto dell’agenzia delle Entrate (in questo senso, si veda la circolare 195 del 24 settembre 1999).

In questo caso, l’invio si considera comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’agenzia delle Entrate (risoluzione 5/E del 10 gennaio 2003). Perciò, in caso di scarto del file inviato, la regola è che è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i 5 giorni “lavorativi” successivi, escludendo perciò il sabato, la domenica e le festività.

Gli esempi

Può essere il caso, ad esempio, di un file contenente l’istanza per il contributo a fondo perduto, inviato il 10 agosto, che viene scartato il 13 agosto 2020. Per il calcolo dei 5 giorni lavorativi successivi, si devono escludere sabato 15 agosto e domenica 16 agosto. I cinque giorni successivi al 13 agosto 2020 scadono perciò giovedì 20 agosto. Per evitare contestazioni, è opportuno conservare sia la comunicazione originale di “scarto”, sia la comunicazione successiva, che comprovano l’avvenuta presentazione nei termini. Nei casi in cui il contribuente riceva uno scarto dell’istanza per il contributo a fondo perduto, e non sia d’accordo con gli esiti comunicati dall’agenzia delle Entrate, è bene che si faccia parte diligente, segnalando quali, a suo parere, sono i motivi per i quali la domanda non doveva essere scartata.

Ad esempio, in caso di una istanza “scartata” il 13 agosto 2020, se, per un qualsiasi motivo, non è più possibile presentare una nuova istanza, è bene presentare, entro il 20 agosto 2020, un’istanza cartacea in autotutela via posta elettronica certificata all’agenzia delle Entrate di competenza, chiedendo il riconoscimento del contributo spettante in base ai dati indicati nella nuova istanza e allegando la documentazione della prima istanza, comunicazione di scarto compresa. Sicuramente, potrà passare qualche giorno in più rispetto ai tempi di norma previsti per il riconoscimento del contributo, ma è certo che non può essere in alcun modo penalizzato il contribuente che, in perfetta buona fede, ha sbagliato ad indicare qualche dato che ha fatto scattare l’anomalia e il conseguente scarto dell’istanza. D’altra parte, per la stragrande maggioranza, si tratta di dati in possesso della stessa agenzia delle Entrate, che sono facilmente verificabili e non più modificabili.

Il nodo della sospensione feriale

Per finire, va detto che la scadenza del 13 agosto, per l’invio dell’istanza per il contributo a fondo perduto, “cade” in periodo feriale e, quindi, potrebbe naturalmente beneficiare della cosiddetta proroga di Ferragosto. È infatti stabilito che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari con il modello F24, che hanno scadenza dal 1o al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 3-quater, «Termini per adempimenti fiscali», Dl 16/2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

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