Finanza

Fondo perequativo e contributo per le attività chiuse: doppio via libera alle domande

Le Entrate aprono il canale per chiedere l’aiuto a conguaglio. Dal 2 le istanze per le attività in lockdown

Doppio via libera alle domande per il contributo a fondo perduto: prima l’apertura del canale per chiedere il contributo perequativo, con il provvedimento pubblicato dalle Entrate poi la stessa Agenzia ha annunciato che dal 2 dicembre sarà possibile fare domanda per l’aiuto riservato alle attività rimaste chiuse a causa della pandemia (teatri, cinema, piscine, discoteche e così via).

Il contributo perequativo

La trasmissione della domanda per il contributo perequativo può essere effettuata a partire già da oggi, lunedì 29 novembre 2021, e non oltre il 28 dicembre 2021. In particolare, la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 29 novembre 2021, mentre la procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito delle Entrate a partire da martedì 30 novembre 2021.

Le istruzioni alla domanda ricordano che il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento di almeno il 30% del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Trattandosi di un contributo “a conguaglio”, per determinarne l’ammontare bisogna fare la differenza tra i due risultati economici e diminuirla dei contributi già ottenuti alla data di presentazione dell’istanza. In particolare, i contributi da considerare sono i seguenti:

• articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio);

• articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari, ultimo in ordine di tempo a essere quantificato dalle Entrate, si veda l’articolo su NT+ Fisco);

• articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani);

• articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori);

• articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale);

• articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(contributo Sostegni);

• articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni bis automatico);

• articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

Se il totale di tutti questi aiuti andasse a coprire integralmente il peggioramento del risultato economico, verrebbe meno il diritto al contributo perequativo.

Per poter chiedere il contributo occorre una partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021. Il contributo – ricordiamo – spetta ai titolari di reddito d’impresa, arte, professione o reddito agrario, che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).

Per i soggetti con ricavi oltre 10 milioni e fino a 15 milioni spetta il contributo riservato ai soggetti di maggiori dimensioni, le cui istanze sono ancora aperte (si veda l’articolo su NT+ Fisco).

Quanto vale il contributo
L’importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante si ottiene moltiplicando il peggioramento del risultato economico d’esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti per le seguenti percentuali:

30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;

20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;

15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 di euro;

10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro;

5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro.

L’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Sul tema è stata anche inoltre pubblicata una Guida dell’agenzia delle Entrate.

Il contributo per le attività chiuse

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis.

Le domande potranno essere presentate alle Entrate in via telematica da giovedì 2 dicembre fino al 21 dicembre prossimo.

Due le tipologie di contributo:

• il primo, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili (codice Ateco 93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 (con partita Iva attivata in data precedente) ;

il secondo, da 3mila a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Il contributo è variabile a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell'ammontare complessivo delle richieste ammissibili.

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©