Adempimenti

Forfettari, dal 1° luglio fattura elettronica con codice «N2.1» verso operatori esteri

Si avvicina l’obbligo di e-fattura anche per chi fruisce della flat tax. Oltre a configurare il regime adottato (RF19), occorre usare codici diversi a seconda del tipo di operazione (interna o meno)

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Ormai sembra che ci siamo: anche i forfettari dovranno utilizzare la fattura elettronica. E vista la ravvicinata partenza dell’obbligo è bene che comincino a familiarizzare con lo strumento e le sue «codifiche», tra cui i diversi «codici natura».

In base al testo del decreto Pnrr 2 approvato in seconda lettura dal Consiglio dei ministri del 21 aprile, i forfettari devono passare dal 1° luglio all’e-fattura, fino ad ora “esplorata” da coloro che operano nei confronti della Pa e da quelli che l’hanno adottata spontaneamente. Anche se i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa le complicazioni, non mancano.

Le operazioni attive

Focalizziamo l’attenzione sulle operazioni attive. Il forfettario che oggi emette fattura cartacea non addebita l’Iva e si limita a dare conto dell’applicazione del regime agevolato indicandone i riferimenti normativi.

In caso di emissione di fattura elettronica, bisogna innanzitutto configurare il regime fiscale adottato (RF19) e la maggior parte dei software in commercio propongono automaticamente la dicitura e il riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee. Il codice natura da valorizzare per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi», come specificato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’agenzia delle Entrate. Fin qui tutto semplice.

Operatori non residenti

Va però evidenziato che il comma 58 della legge 190/2014, diversamente da quanto previsto per gli antenati del regime, individua in modo più puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni con operatori non residenti. Le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti, infatti, rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.

Pertanto, secondo la circolare 10/E del 2016, nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese Ue, «va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 633 del 1972)», oltre che compilato l’elenco Intrastat.

In base a tali indicazioni, il forfettario sembrerebbe dover abbandonare la dicitura canonica per lasciar spazio alle regole dell’articolo 21, comma 6-bis, del decreto Iva. A rigore, in ottica fatturazione elettronica, non si dovrebbe quindi indicare il codice «N2.2», bensì il codice «N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72», oltre che la dicitura «inversione contabile» («operazione non soggetta» in caso di committente extra-Ue), considerato anche che il regime fiscale è già individuato (mediante codice RF19).

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