Imposte

Forfettari, le Entrate confermano: esclusione immediata per chi supera i 30mila euro

L’Agenzia recepisce nella risoluzione 7/E il question time del Mef sul superamento della soglia reddituale nel 2019

I requisiti per accedere al regime forfetario nel 2020 andranno verificati con riferimento all’anno 2019. Quindi, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio sono operative sin da subito. Lo conferma anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7/E/2020 dell’11 febbraio dopo che in tal senso si era pronunciato il Mef in risposta a due question time in commissione Finanze alla Camera il 5 febbraio (si veda l’articolo su Ntplus Fisco).

La legge 160/2019 ha apportato, infatti, modifiche alla disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione. In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692 ha ripristinato la verifica del limite relativo al sostenimento delle spese per lavoro dipendente in vigore fino al 2018, sebbene con un innalzamento della soglia da 5mila a 20mila euro. Con riferimento alle cause di esclusione, viene ripristinata l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro. Tale causa ostativa era, infatti, stata prevista a decorrere dal 2016 e poi cancellata, a decorrere dal 2019, dalla precedente Legge di Bilancio.

A seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2020 erano sorti dubbi circa la decorrenza della norme; era stato auspicato un rinvio al 2021 delle cause di esclusione o quanto meno, la concessione del termine di 60 giorni, come previsto dallo Statuto del Contribuente, per porre in essere gli adempimenti conseguenti all’uscita dal regime.
Ciò anche in linea con quanto già previsto lo scorso anno in cui, proprio in considerazione della tardiva pubblicazione della Legge di Bilancio nella «Gazzetta Ufficiale», ai contribuenti era stato concesso più tempo per adeguarsi alle novità.

Nella risoluzione dell’11 febbraio, l’Agenzia non fa sconti e precisa che le nuove condizioni operano sin da subito. Pertanto, coloro che nel 2019 hanno sostenuto spese per personale dipendente superiore a 20mila o che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato in misura superiore a 30mila euro, decadono dal regime forfetario con effetto dal 1° gennaio 2020.

Precisa poi l’ufficio che la decorrenza immediata non è in contrasto con l’articolo 3 dello Statuto del Contribuente che impedisce la previsione di nuovi adempimenti prima che siano decorsi 60 giorni dalla loro entrata in vigore; ciò in quanto il requisito (non aver sostenuto più di 20mila euro di spese per lavoro dipendente) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30mila euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie e non nuovi adempimenti.

Non è condivisibile l’affermazione dell’Agenzia secondo cui che l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario; quindi, in tale ottica, non è possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3 dello statuto del contribuente.

Se da un lato si può comprendere che non ci siano le condizioni per rinviare di un anno la decorrenza dei requisiti di accesso e cause ostative, dall’altro lato va considerato che l’emissione della fattura elettronica, non prevista per i contribuenti in regime forfetario è un nuovo e impegnativo adempimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©