Adempimenti

Forfettari, calendario da monitorare per la fattura elettronica e la moratoria sulle sanzioni

Il decreto Pnrr 2 prevede l’obbligo dal 1° luglio 2022, anche per chi si avvale del vecchio regime dei minimi. Regole light sulle sanzioni per consentire ai contribuenti di adeguarsi

di Alessandra Caputo

L’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai forfettari con ricavi o compensi superiori a 25mila euro prevede un periodo “cuscinetto” di moratoria sulle sanzioni, proprio per consentire ai contribuenti di adattarsi. Sarà importante, perciò, fare attenzione alle date, visto che le nuove regole incrociano il periodo estivo e feriale per coloro che applicano il regime di cui alla legge 190/2014.

Ricordiamo innanzitutto che il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2022, come previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 36/2022 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 aprile 2022).

Normalmente, a norma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di consegna/spedizione dei beni o, per le prestazioni di servizi, con il momento di pagamento del corrispettivo (articolo 6 del Dpr 633/1972). Nel caso dei servizi, perciò, non rileva l’eventuale data della “notula” spesso emessa dai professionisti.

Ipotizziamo ad esempio che un contribuente forfettario consegni un bene o incassi un pagamento in data 1° luglio 2022: dovrebbe emettere la fattura elettronica entro il successivo 13 luglio 2022. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà operative che i contribuenti potrebbero incontrare, l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 prevede, con riferimento al terzo trimestre 2022 (quindi periodo luglio/agosto/settembre) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022, che le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 non si applicano, a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Riprendendo, quindi, l’esempio precedente, il contribuente ha tempo fino al 31 agosto 2022per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni. La norma sanzionatoria prevede che chi viola gli obblighi inerenti la documentazione di operazioni non soggette a imposta è punito con la sanzione da 250 a 2mila euro.

Per le fatture dopo le ferie estive, bisognerà fare attenzione all’incrocio tra la moratoria e le regole ordinarie. Ad esempio, per un’operazione effettuata il 10 settembre, la fattura potrà essere emessa entro il 31 ottobre, e lo stesso accadrà per un’operazione del 30 settembre; mentre per un’altra operazione successiva di un paio di giorni – ad esempio il 2 ottobre – la fattura andrà emessa entro il 14 del mese.

Va sottolineato, infine, che sono obbligati all’emissione della fatturazione elettronica anche i contribuenti che ancora si avvalgono del vecchio regime dei minimi. La norma soppressa, vale a dire il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica anche questi contribuenti che, quindi, sono tenuti al nuovo adempimento con le regole prima viste.

L’estensione

La e-fattura per i forfettari discende dal fatto che lo scorso anno l’Italia ha chiesto e ottenuto il via libera dal Consiglio Ue per prorogare l’obbligo di fatturazione elettronica e per estenderlo anche ai contribuenti di più piccole dimensioni, fino ad ora esclusi dal comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015. Al fine di rendere operativa questa previsione era, però, necessaria una norma di recepimento.

Tale norma è, appunto, l’articolo 18 del Dl 36/2022, il quale, con il comma 2, interviene sul comma 3, sopprimendo l’ultimo periodo che prevedeva l’esonero dalla fatturazione elettronica per i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfetario.

Il successivo comma 3 detta le regole per l’applicazione della nuove disposizioni, prevedendo l’avvio in due momenti:

• a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);

• a partire dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

Resta, quindi, inteso che fino al 30 giugno (quindi per le operazioni effettuate fino a questa data), si potrà ancora far ricorso alla modalità cartacea.

L’anticipo facoltativo

Pur non essendo obbligati, alcuni contribuenti forfettari potrebbero già aver fatto ricorso alle fatture elettroniche al fine di beneficiare della riduzione di un anno del periodo di accertamento, prevista dal comma 74 della legge 190/2014 per i soli contribuenti dotati di un fatturato annuo composto esclusivamente da fatture elettroniche. Per questi soggetti non cambia nulla: continueranno a emettere le fatture elettroniche, senza fruire della moratoria sulle sanzioni, naturalmente.

Tutti coloro che non hanno, invece, già adempiuto in via facoltativa alla fatturazione elettronica saranno costretti, in corso d’anno, a modificare le modalità di certificazione delle operazioni poste in essere.


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