Adempimenti

Forfettari, i contributi dedotti e poi rimborsati concorrono alla determinazione del reddito

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

I contributi previdenziali dedotti dal reddito in regime forfetario e successivamente rimborsati dall’Inps, concorrono alla determinazione del reddito, secondo le regole del predetto regime, mediante riporto nel rigo LM35 del modello Redditi.

In sostanza, l’onere dedotto dal reddito forfetario in misura superiore a quella spettante e successivamente rimborsato, va assoggettato a tassazione con le medesime regole del regime forfetario e non a tassazione separata.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 401 ad una domanda di interpello. Il caso riguardava un contribuente che, nell’anno 2017, aveva versato contributi previdenziali in eccedenza e che li aveva dedotti dal reddito imponibile. Si ricorda, infatti, che nella determinazione del reddito da assoggettare a tassazione nel regime forfetario non sono ammessi in deduzione i costi (in quanto sostituiti dalla forfetizzazione), ma solo i contributi previdenziali pagati nell’anno.

L’istante riteneva corretto integrare il reddito in misura corrispondente al rimborso INPS (utilizzato in compensazione), indicandolo nel rigo LM35 del modello Redditi PF.

La risposta fornita dall’Agenzia è in linea con la soluzione fornita dal contribuente. La rettifica di contributi pagati in eccesso va quindi inserita, con il segno meno, nel rigo LM35; tuttavia, considerato che nel medesimo rigo andranno indicati anche i contributi pagati nell’anno, è probabile che comunque l’importo abbia segno positivo. Formuliamo un esempio: se nell’anno 2018 il contribuente forfetario ha pagato e dedotto (indicandoli nel rigo LM35) contributi previdenziali pari a 3.200 euro mentre, successivamente, l’Inps gli ha riconosciuto un credito di 1.000, nel 2019 è possibile rettificare l’importo dedotto nell’anno precedente, indicando l’eccedenza di 1.000 con il segno meno nel rigo L35.

Tuttavia, se nel 2019 (come probabile) sono dovuti contributi, ipotizziamo pari a 2.100 euro, nel rigo LM35 risulterà la differenza di euro 1.100.

In questo modo, viene tassata con l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15% o 5% il rimborso contributivo nella stessa misura in cui era stato dedotto.

Con altra risposta, la n. 401, viene poi ricordato che la causa ostativa che prevede la decadenza dal regime forfetario nel caso di svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti del datore o ex datore di lavoro non opera ogni qualvolta in cui, nella condotta tenuta, non si ravvisino artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Il caso descritto nell’interpello riguardava una terapista esercente sia attività di lavoro dipendente presso una cooperativa, sia attività libero professionale; al fine di dare esecuzione ad un provvedimento del Tribunale, l’istante si era ritrovata nella condizione di svolgere delle prestazioni professionali su mandato di un determinato soggetto, emettendo però fattura nei confronti della cooperativa suo datore di lavoro.

L’Agenzia, nella condotta tenuta dalla terapista, non ravvisa alcun ostacolo alla fruizione del regime forfetario in quanto, di fatto, la sua attività veniva solo formalmente nei confronti del datore di lavoro, ma non per propria scelta.

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