Imposte

Forfettari, deducibili solo i contributi obbligatori

Sia per i versamenti volontari che per il rimborso di quelli in eccesso il contribuente deve avere anche un reddito Irpef

di Alessandra Caputo

I contributi previdenziali, purché versati in ottemperanza a disposizioni di legge, si deducono dal reddito dei contribuenti forfettari; i contributi volontari, invece, sono ammessi in deduzione solo dai redditi assoggettati ad Irpef.
La Legge 190/2014 prevede delle modalità semplificate di determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario.
In particolare, ai sensi del comma 64, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti uno specifico coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice Ateco dell’attività, da individuare nell’allegato 4 della Legge del 2014. Per i professionisti (commercialisti, avvocati), il coefficiente da applicare è il 78%; così, ad esempio, a fronte di compensi pari a 30mila euro, il reddito imponibile è pari a 23.400 euro (30.000 * 78%).
Il reddito così determinato è poi assoggettato ad una imposta sostituiva dell'Irpef, delle addizionali e dell’Irap, pari al 15% o al 5% nel caso di nuove attività.
I costi effettivamente sostenuti non sono ammessi in deduzione in quanto sostituiti dalla forfettizzazione. In deroga a ciò, il secondo periodo del citato comma 64, consente la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali.
La norma fa esplicito riferimento ai contributi versati “in ottemperanza a disposizioni di legge”; si tratta quindi dei contributi dovuti a seguito di iscrizione nella gestione Inps (artigiani, commercianti o separata) e quelli dovuti per l’iscrizione a casse di previdenza specifiche (Cassa dottori commercialisti o Cassa forense, ecc.). Come previsto dallo stesso comma 64, sono deducibili anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico a condizione che il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. Si ricorda, peraltro, che il comma 77 prevede la possibilità per artigiani e commercianti di applicare la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%, previa presentazione di una apposita domanda all’Inps.

Versamenti in eccesso e rimborsi

Nell’ipotesi in cui i contributi versati siano superiori al reddito imponibile, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo a norma dell’articolo 10 del Tuir. A tal fine è quindi necessario che il contribuente, oltre al reddito determinato forfettariamente, sia anche titolare di reddito assoggettato ad Irpef. Il caso potrebbe essere quello di un contribuente forfettario che ha anche redditi di fabbricati o che svolge un lavoro dipendente.Con la risposta ad interpello n. 400/2019, l’agenzia delle Entrate ha anche analizzato il caso del contribuente che ha versato e dedotto contributi dal reddito in regime forfettario e successivamente ha ricevuto un rimborso dall’Inps perché il versamento era risultato eccessivo; in questa ipotesi, il contributo previdenziale dedotto deve essere rettificato e recuperato a tassazione, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM del modello Redditi.

Contributi volontari

La formulazione della norma che, come detto, fa esclusiva menzione dei contributi obbligatori, porta ad escludere la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati volontariamente. Si pensi, ad esempio, alle forme di previdenza integrativa che consentono di beneficiare di una pensione più elevata. Tali contributi sono oneri deducibili a norma dell’articolo 10 del Tuir. Anche in questa ipotesi, quindi, il contribuente deve essere in possesso di redditi assoggettati ad Irpef per poter esercitare il diritto a dedurli. La questione era anche stata oggetto di una risposta a seguito di una interrogazione parlamentare (Question time 5-04241); con la risposta in esame era stata esclusa la possibilità di dedurre dal reddito determinato forfettariamente il riscatto degli anni di laurea in quanto, come chiarito dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 29/E/2001, questi sono inclusi tra i contributi volontari. La motivazione va ricercata proprio nella scelta del legislatore di ammettere in deduzione i soli contributi obbligatori.

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