Adempimenti

Forfettari, l’e-fattura cambia anche la nota di variazione

Con il Dl 36/2022 diventa operativo l’obbligo da luglio. Esonero fino a 25mila euro. Viaggiano tramite Sdi le correzioni dei documenti cartacei emessi fino a giugno

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Con una norma abrogativa a doppia decorrenza, l’articolo 18 del decreto 36/2022 (in «Gazzetta Ufficiale» 100 del 30 aprile) elimina gli esoneri dall’obbligo di fattura elettronica per forfettari, soggetti in regime di vantaggio e associazioni in regime legge 398/1991 con proventi commerciali non superiori a 65 mila euro. Gli operatori interessati sono coloro che, nell’anno precedente (2021), hanno conseguito/incassato ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25 mila euro.

Per tali soggetti, l’obbligo decorre per le operazioni effettuate (in senso Iva) dal 1° luglio 2022 e coinvolge anche le note di variazione. Mutuando le indicazioni della Faq 20/2018, dovrebbe inoltre essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata analogicamente. Per tutti gli altri operatori, la partenza è fissata al 1° gennaio 2024. Restano invariati i termini per l’emissione dell’e-fattura che potrà essere immediata o differita.

Per le cessioni/prestazioni del terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre), non sono però dovute le sanzioni dell’articolo 6, comma 2, Dlgs 471/97 ossia quelle per violazioni relative a operazioni senza applicazione dell’imposta (dal 5 al 10 per cento dell’imponibile o in misura fissa, da 250 a 2 mila euro se la violazione non rileva a fini reddituali), qualora la fattura elettronica sia emessa entro la fine del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione. In caso di ravvedimento operoso, è ipotizzabile che il termine per il calcolo della riduzione vada comunque computato a partire dalla data in cui l’adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, posto che la norma non sposta i termini di fatturazione, ma dispone solo una temporanea disapplicazione delle sanzioni. In ogni caso, si ripete, tale moratoria concerne solo le operazioni senza Iva e non quelle con addebito dell’imposta (per esempio, eseguite da un’associazione sportiva in regime speciale). In quest’ipotesi, la violazione non beneficia dunque di alcuna esimente.

Come regola generale, si rammenta infine che l’obbligo della fattura elettronica non sussiste per le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti all’estero (in altri Stati Ue o in paesi extraUe), ancorché dotati di partita Iva nazionale (identificazione diretta o rappresentante fiscale). Anche per i forfettari, così come per gli altri soggetti che non beneficeranno più dell’esonero dall’e-fattura, diverrà tuttavia necessaria la comunicazione delle operazioni transfrontaliere attive e passive (esterometro), da eseguirsi, per le operazioni dal primo luglio in avanti, utilizzando il formato .xml della fattura. Chi decide di emettere l’e-fattura per un’operazione nei confronti di un non residente, dovrà tuttavia tener conto del termine di presentazione dell’esterometro, dato che la moratoria per le sanzioni riguarda solo l’emissione “tardiva” della fattura e non l’adempimento comunicativo.

Il passaggio al formato elettronico con collegata conservazione del documento nella stessa modalità, non impone però alcun cambio di numerazione dei documenti né la tenuta di registri sezionali (Faq 33/2018).

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