Adempimenti

Forfettari, con la fattura elettronica non cambia la numerazione

L’obbligo dal 1° luglio comporta anche la necessità di provvedere alla conservazione elettronica. Il codice natura è «N2.2» in quanto si tratta di operazioni esenti

E-fattura a partire dal 1° luglio prossimo con anche tutti gli obblighi correlati per forfettari e minimi che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (eventualmente da ragguagliare ad anno). L’estensione riguarda anche associazioni ed enti in regime fiscale ex legge 398/1991, che qualora nel 2021 abbiano superato soglia di proventi incassati superiore a 25mila euro (oggi per loro il limite sarebbe fissato a 65mila) dovranno adattarsi al nuovo regime di fatturazione.

I contribuenti minori, così, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 18 del Dl 36/2022 dovranno pertanto dotarsi/accedere agli strumenti informatici necessari per poter emettere la fattura in formato elettronico.

Numerazione

In primo luogo va osservato che il passaggio al formato elettronico, non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né, l’obbligo di tenuta di registri sezionali (Faq Entrate 33/2018).

La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come anche previsto dalla risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alle fatture numero 1, 2, 3, 4, 5 analogiche, possono succedere la numero 6, 7 eccetera, elettroniche, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

Inquadramento

Per l’emissione della fattura elettronica, va configurato in caso di operazioni con operatori italiani il regime fiscale adottato (RF19). Il codice natura da valorizzare per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi».

Sarà poi opportuno procedere con l’indicazione del riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee al fine di documentare l’esonero dall’Iva e dalla ritenuta d’acconto.

Conservazione

Va poi sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico trascina con sé anche l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Dpr 633/72. In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate.

Per essi appare utile avvalersi anche della funzionalità, offerta dal servizio dell’Agenzia (sezione «Fatture e corrispettivi») che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche, al fine di non perdere preziose informazioni utili, nel caso in cui in un futuro si dovesse avere la necessità di ripescare il documento informatico.

Note di variazione

Non solo e-fattura, ma anche le eventuali note di variazione che si rendessero necessarie dovranno dal 1° luglio 2022 dovranno essere emesse in formato elettronico. Secondo le indicazioni della Faq Entrate 20/2018, dovrebbe inoltre essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente fatturata (fino al 30 giugno analogicamente).

Restano poi invariati i termini per l’emissione dell’e-fattura che potrà essere immediata o differita secondo le regole note per la totalità degli operatori.

Termini di accertamento

Infine va detto che, risulta difficilmente applicabile la speciale disciplina, prevista dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015 che prevede, la riduzione di due anni dei termini di accertamento (nel caso in cui sia anche garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro), tenuto conto che l’emissione della fatturazione elettronica per i soggetti in questione che si adegueranno al nuovo obbligo normativo non interesserà tutto l’anno fiscale, ma solo un semestre.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©