Adempimenti

Forfettari, niente ritenute sui compensi da diritti d’autore

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di Alessandra Caputo

I proventi derivanti da diritto d’autore, se direttamente correlati all’attività di lavoro autonomo, concorrono alla verifica della soglia dei 65mila euro e sono assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfettario, ferma restando la determinazione dell’ammontare imponibile con le regole dall’articolo 54, comma 8, del Tuir. Lo precisa la risposta a interpello 517/2019 di ieri delle Entrate.

L’istanza veniva presentata da una società la quale chiedeva se, in qualità di sostituto di imposta, dovesse effettuare le ritenute d’acconto sui compensi per diritti d’autore corrisposti a professionisti in regime forfettario. Il dubbio nasceva da una precisazione contenuta nella circolare 9/E/2019 che aveva già affrontato il tema.

La circolare in questione ha chiarito che i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite dei 65mila euro ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfettario.

La stessa circolare ha precisato poi che a questi proventi sono determinati con le modalità di tassazione disciplinate dall’articolo 54, comma 8, del Tuir. Tale norma dispone che i compensi in questione sono costituiti dall’ammontare delle somme percepite, ridotti del 25% a titolo di deduzione forfettaria, innalzata al 40% se percepiti da soggetti under 35 anni.

L’istante chiedeva, quindi, se il riferimento nella circolare all’articolo 54 del Tuir dovesse essere inteso come una precisazione circa la determinazione della base imponibile (da ridurre del 25 o 40%) su cui applicare l’imposta sostitutiva del regime forfettario o se, invece, fosse finalizzata ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi per diritti d’autore, ferma restando la concorrenza alla soglia dei 65mila euro.

Con la risposta di ieri, l’Agenzia chiarisce che l’interpretazione corretta è la prima: i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, correlati all’attività svolta, devono essere ridotti del 25 o del 40% (a seconda dell’età del percipiente) e poi sommati agli altri compensi percepiti dal professionista soggetti ai coefficienti di redditività contenuti nell’allegato 4) della legge 190/2014 e differenziati in base all’attività esercitata. Sull’ammontare complessivo va poi applicata l’imposta sostitutiva del regime forfettario (5% o 15%).

In sostanza, i proventi derivanti dall’utilizzazione del diritto d’autore si determinano con le regole Irpef ma sono tassati con l’imposta sostitutiva del regime forfettario. Di conseguenza, su questi compensi non deve essere applicata nessuna ritenuta e spetta al professionista forfettario fornire al proprio cliente una dichiarazione in cui comunica che i diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfettario.

Non è chiaro, tuttavia, come vadano indicati i diritti d’autore nel modello Redditi in quanto, nel quadro LM, sezione II, i componenti positivi da indicare nel rigo LM22, colonna 3 sono automaticamente ridotti del coefficiente di redditività previsto per i contribuenti forfetari (che è diverso da quello previsto per i diritti d’autore).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 517/2019

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