Forfettari oltre i 100mila euro, così scatta la tassazione ordinaria
L’uscita dal regime agevolato riguarda l’intero anno e i costi sostenuti e documentati sono deducibili <br/>
Pur in mancanza di precisazioni sul punto da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che, nel caso di superamento nel corso dell’esercizio della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi, in base all’articolo 1, comma 71 della legge 190/2014 così come modificato dalla legge 197/2023 (legge di Bilancio 2023), il contribuente fuoriesca dal regime agevolato dallo stesso periodo d’imposta e, dunque, debba assoggettare tutti i ricavi e compensi percepiti nel medesimo esercizio alle regole ordinarie di imposizione a prescindere se gli stessi siano stati percepiti prima o dopo la cessazione del forfettario. Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che la medesima regola debba valere anche per i costi documentati e sostenuti nel periodo d’imposta i quali dovrebbero essere deducibili a prescindere dal momento del sostenimento (ante o post fuoriuscita). Del resto, in vigenza del regime di favore, l’articolo 1, comma 69, legge 190/2014, dispone che «fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili». Ne consegue che tutti i costi sostenuti e documentati da fatture ricevute dovrebbero essere deducibili in base alle ordinarie regole previste dalla normativa fiscale.
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