Come fare perAdempimenti

Forfettari, richiesta di riduzione dei contributi entro il 28 febbraio

di Sabino Piattone e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 28 febbraio 2022

  • Cosa scade Esercizio dell’opzione per la riduzione contributiva

  • Per chi Imprese in regime forfettario

  • Come adempiere Tramite il portale web dell’Inps

1In sintesi

Gli imprenditori in regime forfettario possono godere di un’agevolazione contributiva, consistente nella riduzione del 35% dei contributi dovuti sul reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (articolo 1, comma 67, legge 190/2014), che vale fino a quando restano nel regime fiscale di favore o fino a revoca.

Aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2021 dai soggetti iscritti alla gestione Ivs artigiani e commercianti sono stati resi noti con circolare Inps 17 del 2021, mentre con riguardo al 2022 l’Inps è intervenuta con la circolare 25 dello scorso 11 febbraio.

Il temine, perentorio, entro il quale presentare la domanda è il 28 febbraio.

2La base imponibile contributiva

In linea di principio, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge dovuti dagli imprenditori individuali sono calcolati sul reddito d’impresa.

Nello specifico, per i soggetti in regime forfettario, il reddito che rileva ai fini contributivi è determinato dalla differenza tra il reddito lordo (rigo LM34 del modello Redditi PF) – il quale, a sua volta è pari agli incassi effettuati moltiplicati per la percentuale di redditività applicabile al settore di attività esercitata - e le perdite pregresse (rigo LM37 del medesimo modello), al lordo dei contributi previdenziali (circolare Inps 21 giugno 2021, n. 88, paragrafo 2.1).

Come detto, aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per l’anno scorso dai soggetti iscritti alla gestione Ivs artigiani e commercianti sono stati comunicati con circolare Inps 9 febbraio 2021, n. 17; per l'anno in corso l’Inps è intervenuta con la circolare 11 febbraio 2022, n. 25.

Segnaliamo che coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare Inps 22 gennaio 2004, n. 12); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità.

In presenza di coadiuvanti/coadiutori, il titolare dell’impresa (che resta pur sempre un’impresa individuale) che ha adottato il regime forfettario ha la possibilità di attribuire agli stessi una quota di reddito, fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.

Comunque, la base imponibile su cui il titolare – che ha aderito al regime previdenziale agevolato - dovrà calcolare la contribuzione dovuta tiene conto anche della quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore, come pure di tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta (articolo 1, comma 78, legge 190/2014; articolo 3-bis, Dl 384/1992; circolare Inps 19 febbraio 2016, n. 35, paragrafo 1).

In pratica, il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d’impresa.

3L’agevolazione

Per gli imprenditori in regime forfetario iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti dell’Inps è prevista un’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti sul reddito assoggettato a imposta sostitutiva (articolo 1, 76-83, legge 190/2014).

La riduzione – opzionale - opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito (laddove applicabile), sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente il minimale (circolare Inps 19 febbraio 2016, n. 35).

Restano fermi gli ordinari termini di versamento:
● versamenti trimestrali in corso d'anno (per l’anno 2022: 16 maggio 2022; 22 agosto 2022;16 novembre 2022; 16 febbraio 2023) per la quota dovuta sul minimale di reddito (se applicabile);
● ed alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (saldo e acconti: al momento di questi ultimi va versata la contribuzione di maternità di 7,44 euro) per l’eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale.

Ai fini dell’accredito della contribuzione, è prevista l’applicazione della «disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (comma 77 dell’articolo 1, legge 190/2014).

In altre parole, qualora l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo fissato per la contribuzione dovuta sul minimale di reddito (15.953 euro per il 2021), verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Esempio
L’imprenditore Alessandro P. – esercente attività di riparazione di impianti di riscaldamento - ha optato per la riduzione contributiva lo scorso anno e ha versato, per l'anno 2021, la sola contribuzione dovuta sul minimale di reddito (non avendo raggiunto una soglia di reddito assoggettabile a contribuzione superiore al minimale pari a 15.593 euro), ridotti del 35%. Pertanto, avendo effettuato solo i 4 versamenti contributivi periodici non potrà avere un accredito contributivo per 12 mesi, ma solo per 7 mesi (12 mesi ridotti del 35%).
Anche per il 2022 determinerà i contributi sul minimale in misura ridotta, ma sulla nuova soglia di 16.243 euro.

L’adesione alla riduzione contributiva, pertanto, si riflette sull’accredito dei contributi, dal che deriva che la scelta debba essere attentamente valutata considerando gli effetti sfavorevoli che potrebbe derivare - ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico – da un versamento contributivo inferiore al minimale.

Ciò in quanto il richiamo all’articolo 2, comma 29 della citata legge determina quanto segue: il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.

Diversamente, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

4I richiedenti

Possono richiedere la riduzione contributivasolo gli imprenditori individuali:
iscritti, ai fini previdenziali, alla Gestione Ivs artigiani e commercianti, mentre sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps ai sensi della legge 335/1995 e quelli che sono iscritti alle casse professionali private (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ecc.);
● che, avendone i requisiti, hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 190/2014.

Pertanto, non possono fruire dell'agevolazione coloro che non soddisfano i requisiti di accesso (es. perché hanno superato l’ammontare dei ricavi incassati nell’anno della richiesta stessa), come disposto dall’articolo 1, comma 82, ultimo periodo, legge 190/2014.

Il regime contributivo agevolato è incompatibile (per il titolare e i collaboratori familiari) con altre agevolazioni ordinariamente previste:
● riduzione spettante ai collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato (articolo 1, comma 2, legge 233/1990). Questa riduzione si va via via riducendo a motivo dei progressivi aumenti previsti dall'articolo 24, comma 22, Dl 201/2011;
● riduzione del 50% in favore dei soggetti già pensionati presso le Gestioni dell'Inps ed aventi una età superiore a 65 anni (articolo 59, comma 15, legge 449/1997). Tale beneficio potrà comunque essere nuovamente accordato nel caso in cui il soggetto esca dal regime agevolato, con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta circolare Inps 10 febbraio 2015, n. 29).

5L’esercizio dell’opzione

L’adesione al regime agevolato è opzionale: la scelta va fatta dal titolare dell’impresa mediante apposita comunicazione telematica da effettuare all’Inps (circolare Inps 19 febbraio 2016, n. 35).

Solo gli imprenditori già esercenti attività alla data del 31 dicembre 2021 che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’Inps possono presentare la domanda in forma cartacea presso gli sportelli (cfr. modello allegato alla circolare Inps 10 febbraio 2015, n. 29; messaggio Inps 25 gennaio 2016, n. 286).

Il termine perentori per esercitare è fissato entro il 28 febbraio, che non subisce il rinvio qualora tale giorno cadesse di sabato o in giorno festivo.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere validamente e tempestivamente presentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Esempio
L’imprenditore Alfredo A. – esercente attività fabbro in regime forfettario – intende optare per la riduzione contributiva per l’anno 2022. A tal fine presenta domanda telematica accedendo, tramite Spid, all’apposito modello telematico predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito web dell’Inps (percorso: Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84, legge 190/2014 – Adesione).
La riduzione opererà sia con riguardo ai contributi dovuti sul minimale sia per quelli eccedenti la soglia.

Coloro che, nell’anno 2021, hanno optato per la riduzione contributiva devono segnalare la circostanza nel quadro RR, inserendo il codice “C” nella colonna 7 del rigo RR2 del modello Redditi 2022-PF.

I soggetti forfetari che hanno già aderito al regime agevolato nel 2021, se intenzionati a continuare ad applicarlo, non devono manifestare nuovamente tale scelta all’Inps.

6La cessazione degli effetti

Condizione necessaria per fruire del regime contributivo agevolato è l’applicazione del regime fiscale forfettario (circolare Inps 29/2015).

Pertanto, è stabilito che il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per godere del regime forfettario: sia perché vengono meno i requisiti di accesso (comma 54, legge 190/2014) sia perché si verifica una delle cause ostative (comma 57, legge 190/2014).

Ovviamente, se l’agenzia delle Entrate comunicasse all’Inps che il richiedente l’agevolazione contributiva non ha mai aderito al regime forfettario oppure non ha mai avuto i requisiti per aderirvi, l’agevolazione contributiva cessa di avere efficacia retroattivamente.

La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.

Qualora l’imprenditore decidesse di revocare la scelta a suo tempo effettuata dovrà produrre una esplicita rinuncia (circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22, paragrafo 8).

Il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario (messaggio Inps 3 gennaio 2019, n. 15).

Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle previste, inoltre, per la domanda di agevolazione.

Il passaggio al regime previdenziale ordinario, per decadenza o per revoca opzionale, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche in presenza delle condizioni per accedere al regime forfettario.

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