Imposte

Forfettari, scelte mirate all’apertura della partita Iva su fattura, contributi e aliquote

Prelievo al 5% per chi non ha esercitato altra attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti. La formulazione del Dl Pnrr 2 potrebbe escludere l’obbligo di e-fattura per chi apre nel 2022

Non c’è solo l’obbligo di fattura elettronica in arrivo dal 1° luglio seppur con esoneri (secondo quanto previsto dal Dl Pnrr 2 in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») a tenere banco per il regime forfettario. Richiesta di riduzione contributiva e scelta dell’aliquota agevolata sono, infatti, alcune delle opzioni iniziali legate per i soggetti che intendano, in presenza dei requisiti necessari, adottare il regime forfettario in fase di apertura della partita Iva. Del resto, anche il 2021 è stato caratterizzato da un alto appeal della flat tax per le partite Iva (è stato scelta dal 43,5% delle nuove aperture), pertanto può essere opportuno riepilogare le principali accortezze da porre in essere.

Aliquota al 5% o al 15%

Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi è possibile assoggettare il reddito ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15 per cento. Tale riduzione è riservata esclusivamente ai contribuenti che non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività (anche in forma associata o familiare) altra attività d’impresa o professionale, e a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per i professioni).

L’Agenzia al riguardo ha chiarito che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. È quindi indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative rispetto a quella precedentemente svolta (si veda l’articolo «Forfettari, la partita Iva extra Ue preclude il 5 per cento»).

Fatturazione elettronica

Il tema del momento è sicuramente l’obbligo di fattura elettronica. Il Dl Pnrr 2, anche dopo il secondo passaggio in Consiglio dei ministri (si veda l’articolo «L’invio dei dati Pos al Fisco diventa giornaliero. Forfettari con fattura elettronica da luglio»), ha confermato il debutto dal 1° luglio 2022 ma stabilendo un esonero fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Il riferimento all’anno precedente dovrebbe portare a escludere l’applicazione immediata dell’obbligo per chi ha aperto o aprirà la partita Iva nel 2022 con accesso nel regime forfettario. Sarà comunque opportuno effetturare le necessarie valutazioni alla luce del testo che sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» (o degli eventuali successivi ritocchi in conversione parlamentare) o dei chiarimenti che, nel caso, dovessero arrivare dall’agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, chi invece già volesse prendere confidenza da subito con la fatturazione elettronica potrà beneficiare del salvagente previsto dal Dl Pnrr 2 che consente per il primo trimestre dell’obbligo (ossia da luglio a settembre 2022) di emettere la fattura entro un mese dall’effettuazione dell’operazione (si veda l’articolo «Fattura elettronica per i forfettari, moratoria per il terzo trimestre 2022»). Poi scatterà la regola a regime dei 12 giorni di tempo.


Riduzione contributi Inps

Per i soggetti che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione Ivs (artigiani e commercianti) ricordiamo che è previsto un regime previdenziale opzionale di favore. Non possono invece accedere al regime agevolato i professionisti (non soggetti a iscrizione Cciaa) per i quali non vi è l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps. Il regime in questione consiste nella riduzione contributiva del 35% che è adottabile su specifica richiesta del diretto interessato che dovrà essere effettuata in modalità telematica, accedendo al «Cassetto previdenziale artigiani e commercianti» dal portale Inps e compilando l’apposito modulo già predisposto nella propria pagina personale. Per i soggetti che iniziano l’attività nel corso del 2022 va ricordato che la comunicazione di riduzione dovrà essere effettuata tempestivamente, ovvero in sede di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti per le nuove attività di modo da consentire la corretta elaborazione contributiva annuale (circolare Inps 22/2022).

Attenzione però, il pagamento di contributi ridotti comporta anche una corrispondente riduzione proporzionale dei mesi accreditati ai fini pensionistici.

Gli esempi


L’avvocato dopo il praticantato. Soggetto di 30 anni che finito il periodo di praticantato come avvocato apre la partita Iva e aderisce al regime forfettario. In questa ipotesi siamo di fronte a una nuova attività che per la quale si potrà beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni non rilevando ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione il periodo di praticantato obbligatorio svolto dal soggetto.

Il nuovo bar in un altro Comune. Lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi come cameriere in un bar in centro a Verona che apre partita Iva alla scadenza del contratto avviando un nuovo bar in un altro Comune. In questa ipotesi si deve escludere la mera prosecuzione dell’attività esercitata precedentemente come dipendente in quanto la stessa ha avuto il carattere della marginalità ed inoltre la nuova attività viene svolta in un Comune diverso dal precedente.

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