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Forfettari, il socio della Sas può accedere al regime dopo l’accettazione del recesso

L’efficacia del recesso è condizionata al sussistere di una causa, che non può consistere nella volontà del singolo

di Paolo Meneghetti

La domanda

Un socio accomandante ha chiesto di voler recedere dalla società in accomandita semplice, a norma dell’articolo 2285 del Codice civile, comma 2. Gli amministratori della società hanno preso in carico la richiesta e dal certificato camerale aggiornato esce la dicitura che il socio ha chiesto di recedere dalla Sas, dal 9 dicembre 2021. In attesa della liquidazione spettante, il rapporto con la società si è sciolto. L’ex socio può accedere al regime forfettario non essendoci più in essere il vincolo della partecipazione in una società di persone?
G.I. – Salerno

Il tema posto è molto delicato e attiene principalmente alla data di efficacia del recesso del socio di società di persone, tema non disciplinato in modo univoco dal Codice civile. Generalmente, il recesso è definito un atto unilaterale recettizio, che ha efficacia quando è ricevuto dalla controparte, in questo caso, la società. Tuttavia, l’efficacia è condizionata al sussistere di una causa di recesso, ad esempio, la circostanza che la società sia costituita a tempo indeterminato che legittimerebbe il recesso del socio in qualunque momento. Diversamente, come è il caso esposto nel quesito, è necessario che l’istanza di recesso sia accettata dalla società. A parere di chi scrive, dato che nel caso esposto non vi è contrasto tra società e soci, sarà possibile sostenere che l’atto di recesso ha effetto quando è accettato dalla società il che risulta inequivocabilmente dall’aggiornamento camerale nel quale sarà stato dichiarato il recesso del socio. Se ciò è accaduto, come parrebbe emergere dal quesito entro il 2021, dal 2022 l’ex socio potrà accedere al regime forfettario.

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