Forfettari, il socio della Sas può accedere al regime dopo l’accettazione del recesso
L’efficacia del recesso è condizionata al sussistere di una causa, che non può consistere nella volontà del singolo
Il tema posto è molto delicato e attiene principalmente alla data di efficacia del recesso del socio di società di persone, tema non disciplinato in modo univoco dal Codice civile. Generalmente, il recesso è definito un atto unilaterale recettizio, che ha efficacia quando è ricevuto dalla controparte, in questo caso, la società. Tuttavia, l’efficacia è condizionata al sussistere di una causa di recesso, ad esempio, la circostanza che la società sia costituita a tempo indeterminato che legittimerebbe il recesso del socio in qualunque momento. Diversamente, come è il caso esposto nel quesito, è necessario che l’istanza di recesso sia accettata dalla società. A parere di chi scrive, dato che nel caso esposto non vi è contrasto tra società e soci, sarà possibile sostenere che l’atto di recesso ha effetto quando è accettato dalla società il che risulta inequivocabilmente dall’aggiornamento camerale nel quale sarà stato dichiarato il recesso del socio. Se ciò è accaduto, come parrebbe emergere dal quesito entro il 2021, dal 2022 l’ex socio potrà accedere al regime forfettario.
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