Adempimenti

Forfettari, ultima verifica sull’obbligo di e-fattura

Riscontro sui 25mila euro di ricavi/compensi in base al regime contabile. Per il terzo trimestre emissione entro la fine del mese successivo

di Alessandra Caputo

Dal 1° luglio, l’obbligo di fatturazione elettronica interesserà anche i contribuenti forfettari. Il Dl 36/2022, con il comma 2 dell’articolo 18, ha abrogato la norma che esonerava questi contribuenti dall’emissione delle fatture in formato elettronico. L’obbligo riguarda anche i contribuenti che ancora si avvalgono del regime dei minimi.

Le regole attuative sono contenute nel comma 3 dell’articolo 18; in particolare, la norma prevede la decorrenza dell’obbligo:

1. dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);

2 . dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

La prima cosa da fare è una verifica sulla soglia dei 25mila euro che fa scattare l’obbligo. A tal fine si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno 2021: coloro che già applicavano il regime forfettario e coloro che applicavano il regime di contabilità semplificata devono utilizzare il criterio di cassa e, quindi, guardare ai ricavi/compensi percepiti; i contribuenti che, invece, applicavano il regime ordinario (caso, peraltro, poco frequente) devono calcolare l’ammontare applicando il principio di competenza. I contribuenti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2022, non avendo conseguito ricavi/percepito compensi nel 2021, saranno obbligati dal 1° gennaio 2024.

Le regole per l’emissione

Per l’emissione della fattura sarà possibile utilizzare i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate o utilizzare uno dei vari programmi disponibili sul mercato.

Il codice da associare al regime fiscale è RF19, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).

Se l’operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, esattamente come accadeva per la fattura cartacea. Mentre su quest’ultima, però, il bollo era assolto sull’originale mediante apposizione del contrassegno, adesso è necessario inserire questo importo nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio). Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta l’obbligo di variare la numerazione; alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo (Faq 33/2018).

Il regime sanzionatorio

Al fine di consentire ai contribuenti di implementare l’emissione della fattura elettronica è prevista una moratoria sulle sanzioni. In base all’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione che coincide con il momento di consegna/spedizione nel caso di cessione di beni e con il momento di pagamento del corrispettivo nel caso prestazioni di servizi (articolo 6 del Dpr 633/1972).

Con riferimento al terzo trimestre 2022 (luglio/agosto/settembre) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022, il Dl 36/2022 prevede la non applicazione delle sanzioni all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 (sanzione da 250 a 2mila euro), a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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