Imposte

Forfettario a chi rientra in Italia e lavora in prevalenza per l’ex datore straniero

La risposta a interpello 81: l’artificiosa trasformazione di lavoro dipendente in autonomo non si verifica con lo spostamento della residenza in Italia

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di Alessandra Caputo

Il soggetto che rientra in Italia, spostando la residenza ai fini fiscali, e che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro estero può applicare il regime forfettario senza incorrere in alcuna causa ostativa. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 81/2021.

Il caso riguardava un contribuente che, nell’anno 2019, aveva intrapreso una attività di lavoro dipendente presso un datore di lavoro non residente; pur vivendo nello Stato estero (come richiesto dal contratto di lavoro sottoscritto), solo a decorrere dal 2020 egli risultava iscritto all’Aire.

Essendo intenzionato a rientrare in Italia e a continuare la collaborazione con la medesima impresa come lavoratore autonomo, chiedeva se potesse adottare il regime forfettario senza incorrere nella causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della legge 190/2014, la quale preclude l’applicazione del regime forfettario a coloro che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due anni precedenti.

L’Agenzia condivide l’applicazione del regime forfettario. Le Entrate ricordano, infatti, che la ratio della causa ostativa contenuta nella lettera d-bis) citata ha lo scopo di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, fattispecie che non si verifica nel caso di spostamento ai fini fiscali della residenza in Italia.

Di conseguenza, non scattava alcuna causa ostativa nel caso in esame. Né era da considerarsi ostacolo la circostanza che, nell’anno 2019, egli non risultasse ancora iscritto all’Aire. A risolvere il problema in questo caso, infatti, ricorrevano la «tie breaker rule»; con questa espressione si indicano le regole contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono di risolvere i cosiddetti conflitti di residenza. Il conflitto si verifica, ad esempio, quando una persona fisica non si è cancellata dall’anagrafe residente ma è allo stesso tempo considerato residente nello Stato in cui è emigrato secondo le regole di detto Stato.

L’istante riferiva anche di aver già presentato una istanza di interpello alle Entrate per la medesima questione a cui, tuttavia, l’Agenzia aveva dato esito negativo; al momento della presentazione della prima di istanza di interpello, infatti, risultava fiscalmente residente in Italia e di conseguenza non era stato possibile escludere l’artificiosa trasformazione di un lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Invece in senso contrario l’agenzia delle Entrate era giunta con la risposta 173/2019 nella quale aveva escluso che scattasse la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) nell’analoga ipotesi un cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’Aire intenzionato a trasferirsi in Italia per continuare a lavorare con il precedente datore di lavoro non più come dipendente, bensì come lavoratore autonomo. Il motivo è sempre lo stesso: lo spostamento della residenza non viene interpretato come artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro.

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